Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2016-12-30
Assegnazione beni soci 2017.

L’art. 1, ai commi 115-120, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto delle agevolazioni in materia di assegnazione dei beni ai soci delle principali tipologie societarie (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), se poste in essere entro il 30 settembre 2016, per coloro che erano soci al 30 settembre 2015.
L’art. 1, comma 565, Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232, in vigore dal 01/01/2017) ha prorogato dette agevolazioni fino al 30 settembre 2017. Esso dispone espressamente che “le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.”.
Ma riprendiamo la situazione dall’inizio, altrimenti, a forza di richiami legislativi di rimando, si rischia di perdersi.
La norma, al comma 115, espressamente dispone che le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. che, “entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - ovvero gli immobili strumentali “utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore”), o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 (agevolazioni di seguito descritte) a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici”.
Attenzione, la legge di stabilità 2017 proroga espressamente il secondo termine. Assegnazione o cessione dovranno essere compiuti entro il 30 settembre 2017, ma tenendo presente che la condizione secondo cui tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015, permane senza proroga.
Viene disposta al comma 116, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’I.R.A.P. nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Ai fini di individuare correttamente i due valori sopra citati intervengono poi i commi 117 e 118.
Il comma 117, prescrive che, per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Il comma 118 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Infine, ai sensi dei commi 119 e 120, per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
La normativa sopra descritta, come sempre in Italia, è inserita in un testo vago, che richiama diverse disposizioni, spaziando dalla disciplina civilista a quella tributaria e per essere compresa a pieno dovrebbe essere interpretata da un pool di notaio, avvocati e commercialisti, e rimarrebbero comunque dei punti oscuri, ma proviamo comunque a riassumere il tutto.
La normativa si applica in sede di liquidazione della società, di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni, e di distribuzione di utili in natura.
Il socio deve risultare iscritto a Libro soci o, in assenza dello stesso, nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2015. Si considerano soci, a pieno titolo, anche coloro che aumentano o diminuisco la propria quota in seguito a cessioni di quote tra i medesimi soci iscritti nel Registro Imprese alla data del 30 settembre 2015, ovvero in seguito a successioni morti causa successive alla suddetta data.
Sono inclusi gli immobili non strumentali per destinazione, i mobili registrati non utilizzati in modo strumentale all’esercizio dell’attività, mentre sono escluse le cessioni/assegnazioni di quote di partecipazione in società.
Ai fini della definizione di strumentalità ci si deve teoricamente riferire al momento dell’atto di assegnazione/trasformazione/cessione.
Si ricordi in proposito che sono i beni “strumentali” si possono dividere in due categorie, “strumentali per destinazione” (ad esempio l’ufficio ove ha sede la società) e “strumentali per natura”, ovvero quelli aventi categoria catastale A/10, B, C, D ed E, qualora utilizzati direttamente dal possessore per l’esercizio dell’attività di impresa o locati, e i terreni agricoli utilizzati da società nel settore agricolo per adempiere agli scopi sociali, ovvero per coltivazione e/o l’allevamento.
Si possono includere nei beni oggetto di assegnazione/cessione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazioni in oggetto, i beni strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non vengano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, gli immobili oggetto di produzione e scambio, gli immobili consistenti il mero patrimonio della società, ovvero quelli residuali rispetto alle due categorie di cui sopra, come ad esempio appartamenti ad uso abitativo concessi in locazione a terzi o comunque non utilizzate per gli scopi sociali.
In merito alla parte fiscale, la legge prevede che per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa, ovvero pari ad euro di 50 euro ciascuna.
La base imponibile può essere senza problemi il cosiddetto “rezzo valore” in caso di bene abitativo e l’assegnatario/cessionario sia un socio persona fisica.
Negli altri casi sembra comunque utilizzabile, secondo la norma, che il valore catastale possa costituire la base imponibile ai fini sia del calcolo della imposta sostitutiva sia dell’imposta di registro.
In caso di cessioni/assegnazioni di beni obbligatoriamente (o su opzione) soggette ad IVA, la tassazione rimane quella ordinaria, ovvero se un’impresa costruttrice assegna un bene ad uso abitativo, costruito dalla stessa società, negli ultimi cinque anni, l’IVA sarà applicata secondo le normali aliquote ( 4% o 10% o 22%), con le rimanenti imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad euro 200,00 ciascuna, con base imponibile pari al corrispettivo pattuito e pagato.
La legge di Stabilità 2016 istituisce un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, con possibilità, per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari al valore catastale (ad esempio, per un bene ad uso abitativo, dato dalla rendita catastale iscritta in catasto, moltiplicata per il coefficiente finale 126).
La suddetta imposta sostituisce le imposte sui redditi e l’IRAP, con le seguenti aliquote: 8% per le società operative, 10,5% per le società non operative per almeno due degli ultimi tre periodi di imposta.
La legge di stabilità 2017 proroga anche i termini di versamenti di detta imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, secondo detta proroga, va versata per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2017, per il restante 40% entro il 16 giugno 2018.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Anche se già trattato in un precedente mio articolo, riprendo con piacere un ultimo aspetto, diretta conseguenza della Legge di stabilità e in parte ratio della stessa.
Molte società ancora esistenti, soprattutto società di persone, rimaste come mere società di comodo, con pochi immobili al loro interno, verranno sciolte e messe in liquidazione, con successiva assegnazione dei beni immobili ai soci.
In primis nel caso in cui un socio ceda ad un altro socio (già socio, anche se con quota diversa, della stessa società al 30 settembre 2015), egli beneficerà delle medesime agevolazioni. E’ essenziale che il soggetto sia già socio alla suddetta data, non importa la differenza di partecipazione. Così ad esempio in una SNC con soci solo due coniugi, in separazione dei beni, di cui il marito titolare già di altri immobili e la moglie invece nullatenente, il marito potrà prima cedere la propria quota alla moglie, la quale sarà assegnataria dei beni immobili della società in toto, potendo, se possibile, richiedere altresì le agevolazioni “prima casa” e pagare un imposta di registro dell’1% invece che dell’ordinario 2%.
Successivamente all’assegnazione di tutti i beni della società (che essendo in liquidazione non avrà pertanto più alcun bene “strumentale”), in assenza di debiti e/o crediti, la società potrà essere direttamente cancellata dal Registro Imprese.


2016-12-30
Studi di settore (addio).

Ufficializzato anche il provvedimento relativo ai modelli territoriali impiegati per tener conto dell’influenza della localizzazione geografica sulla determinazione dei ricavi
Studi di settore, i decreti d’addio.|L’ultima approvazione, per il 2016
Con la pubblicazione dei decreti ministeriali 22/12/2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2016 (supplementi straordinari da 14 a 17), va in scena l’ultima revisione degli studi di settore. Sono stati infatti approvati 57 studi che trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, con riguardo al 2016 e che realizzano l’ultimo aggiornamento degli studi prima della loro sostituzione con gli indicatori di compliance introdotti dal decreto fiscale collegato alla legge di stabilità (Dl 193/2016).
I nuovi studi di settore
Con i decreti di fine anno si è provveduto alla revisione di 68 studi di settore, quelli la cui revisione è stata programmata con il provvedimento 26 febbraio 2016 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, accorpandone alcuni in un unico studio e interessando complessivamente oltre 300 codici attività dei vari comparti economici.
In particolar modo, i decreti recepiscono quanto esaminato e approvato lo scorso 7 dicembre dalla Commissione degli esperti prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 146/1998, chiamata a esprimere un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono (vedi “Studi di settore. Gli esperti approvano gli aggiustamenti”).
Si tratta di 18 studi afferenti le attività del commercio, 20 per il comparto manifatturiero, 7 relativi alle attività professionali e 12 per l’area dei servizi. La Commissione ha espresso parere positivo all’unanimità per i primi due comparti, mentre per gli studi relativi ai servizi e ai professionisti si è registrata l’astensione di alcuni componenti; al riguardo, alcuni rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali hanno avuto modo di evidenziare alcune problematiche in merito alla elaborazione degli studi, ritenute tali da non permettere di esprimere una valutazione completamente positiva, ma consentendone comunque l’approvazione.
Le revisioni sono tutte rispettose del termine triennale massimo previsto dall’articolo 10-bis della legge 146/1998: si tratta, infatti, di studi di settore la cui ultima revisione risale al 2013, eccezion fatta che per lo studio YK01U, relativo alle attività degli studi notarili, la cui precedente versione (WK01U) risale al 2014.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono già state pubblicate le bozze della modulistica dei nuovi studi di settore nonché di quelli approvati negli ultimi due anni, che trovano applicazione per il periodo d’imposta 2016.
Come in passato, ai singoli decreti di approvazione sono allegate le Note tecniche e metodologiche per ciascuno studio, riportanti le modalità di calcolo relative all’analisi discriminante, con l’indicazione delle variabili risultate significative nell’analisi e le distinzioni per ogni singolo cluster di operatori individuate nell’elaborazione dello studio, dopo che, appunto, è stata effettuata una segmentazione del settore in gruppi di imprese strutturalmente omogene.
In sede di applicazione del singolo studio di settore, il calcolo dei ricavi/compensi presunti avviene, infatti, in base alla tabella dei coefficienti delle funzioni di ricavo/compenso contenute nei sub allegati delle Note tecniche e metodologiche. In presenza di attività di vendita di beni soggetti ad aggio e/o ricavo fisso, inoltre, alcune variabili utilizzate nell’analisi della congruità relative ai quadri del personale e degli elementi contabili, annotate nel modello in maniera indistinta, vengono neutralizzate per tener conto della componente relativa a tale attività secondo le modalità riportate sempre in allegato ai decreti di approvazione degli studi.
Sulla base dello studio di settore sono, quindi, determinati presuntivamente i ricavi/compensi. Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo puntuale di cluster” come somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo e i relativi coefficienti. Per tener conto della variabilità legata alla stima del ricavo/compenso puntuale del singolo contribuente, viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il “ricavo/compenso minimo di cluster”. Per ciascuno studio, infatti, è previsto un “intervallo di confidenza”, che rappresenta un margine negativo di oscillazione, che tiene conto dell’inevitabile approssimazione della stima: come chiarito dalla circolare n. 5/2008, i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno dell’intervallo di confidenza devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all’interno del predetto “intervallo” abbiano un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile a un soggetto esercente un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.
La media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi puntuali di cluster”, definiti per il contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo/compenso puntuale” del contribuente, mentre la media ponderata con le relative probabilità di appartenenza dei “ricavi minimi di cluster”, definiti per il contribuente in relazione a ciascun gruppo omogeneo, costituisce il “ricavo/compenso minimo” del contribuente.
Al ricavo/compenso puntuale e al ricavo/compenso minimo stimati con l’analisi della congruità vengono, quindi, aggiunti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica, mirata a individuare la correttezza dei dati dichiarati e realizzata mediante specifici indicatori, che potrebbero determinare un aumento dei ricavi stimati sulla base dei coefficienti delle funzioni di ricavo/compenso nonché dei correttivi territoriali.
Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale
Il comma 19 dell’articolo 83 del Dl 112/2008, ha previsto che, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore venissero elaborati anche su base regionale o comunale, sempre che ciò fosse compatibile con la metodologia di elaborazione per campioni significativi prevista dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 62-bis del Dl 331/1993.
In una prima fase di attuazione della disposizione, sono stati predisposti specifici studi (per il settore delle costruzioni e, quindi, per il commercio al dettaglio di abbigliamento), elaborati su base regionale, la cui applicazione venne effettuata sulla base della regione nella quale era stata effettuata la maggior parte della produzione.
Dal 2011, è stata utilizzata una diversa metodologia di determinazione della funzione, che meglio si adatta all’andamento dei ricavi delle imprese e che, per quanto riguarda le evoluzioni appena approvate, trova applicazione con riguardo ai nuovi studi YM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori) e YG44U (Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere): per determinare la funzione che meglio si adatta all’andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale, è stata utilizzata la metodologia relativa ai modelli lineari misti (Lmm), che costituiscono un’estensione della regressione lineare multipla (Lm), solitamente utilizzata per l’elaborazione degli studi. Il modello lineare misto è un modello statistico-matematico, che permette di interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.
Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello Lmm utilizzato negli studi di settore consente l’analisi di osservazioni raggruppate o correlate, adoperando l’informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale. L’Agenzia delle Entrate ha avuto più volte modo di chiarire, da ultimo con la circolare n. 24/2016, che in tal modo è possibile tener conto, con un’unica funzione di ricavo, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali congiuntamente alle diverse caratteristiche strutturali e organizzative definite dalla cluster analysis.

Territorialità
Tra i decreti appena pubblicati è presente anche quello relativo ad alcuni modelli territoriali ai quali si è fatto riferimento nell’elaborazione degli studi di nuova approvazione. Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
Si tratta in particolare dell’aggiornamento di cinque modelli territoriali:
territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali
territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
territorialità del livello delle retribuzioni
territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Ulteriori novità
L’articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008 prevede che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi non possano essere utilizzati nella fase di accertamento nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il “regime dei minimi” (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007).
Per le stesse finalità e, quindi, allo scopo di escludere la possibilità di accertamento su soggetti che, per effetto del passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, indicano per la relativa annualità di imposta dati contabili che permettono di ottenere in maniera immediata risultati attendibili in esito all’applicazione degli studi, l’intervento ministeriale di questi giorni ha modificato il decreto del 2008, estendendo la non utilizzabilità in fase accertativa dei risultati degli studi di settore anche per i soggetti esercenti attività d’impresa per i quali cessa di avere applicazione il nuovo regime forfetario agevolato previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Un ulteriore intervento riguarda la correzione di un mero refuso all’interno della Nota tecnica e metodologica dello studio WM08U (Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi) approvata con decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, nella quale è indicata la territorialità provinciale invece che quella comunale, effettivamente rilevante in sede di elaborazione e di applicazione dello studio di settore.

I prossimi passi prima del saluto definitivo
Nella riunione del 7 dicembre scorso, la Commissione degli esperti ha espresso parere positivo anche in merito alla metodologia di costruzione e di applicazione dei correttivi crisi al periodo d’imposta 2016, secondo le stesse linee di intervento già previste per l’anno passato, con la precisazione di verificare, a valle dell’elaborazione dei relativi coefficienti e dell’analisi degli esempi pervenuti dalle Organizzazioni, la validità degli stessi in una successiva riunione deliberativa, cui seguirà, come ogni anno, un corrispondente decreto ministeriale di approvazione.
Allo stesso modo, si può prevedere che, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dpr 195/1999, nella prossima primavera, come ogni anno, vengano apportate agli studi di settore alcune modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori coerenza.
Nei prossimi mesi, infine, l’Agenzia provvederà a disporre, con riguardo al periodo di imposta 2016, le regole per l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del Dl 201/2011.

L’ingresso dei nuovi indicatori di compliance
Diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, invece, nella riunione del 7 dicembre la Commissione degli esperti non si è espressa in merito alle revisioni degli studi di settore per il prossimo anno che, in base al disposto dell’articolo 10-bis della legge 146/1998, andrebbero programmate entro il mese di febbraio con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 7-bis del Dl 193/2016 ha infatti disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, allo scopo di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Con l’introduzione del nuovo strumento di compliance è stata anche disposta la contestuale cessazione degli effetti, al fine dell’accertamento dei tributi, delle disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri, facendo calare in tal modo il sipario su due istituti protagonisti, per oltre vent’anni, dell’ordinamento tributario nazionale.



2016-12-14
NovitÓ ecobunus ristrutturazioni.

Le detrazioni collegati ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici opera nella misura pari al 65% con una detrazione massima che varia a seconda del tipo di intervento effettuato.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
-la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
-il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi );
-l’installazione di pannelli solari;
-la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
-le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
-i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
-le associazioni tra professionisti
-gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le novità per l’ecobonus – Proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017 per la detrazione del 65%(ecobonus) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ( art.14 D.L. 63/2013); per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, del singolo condominio la stessa detrazione è invece prorogata di cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2021.
Per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali da ultimi richiamati, la misura della detrazione sarà elevata al:
*70% se trattasi di interventi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
*75% se trattasi di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015”.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato Decreto del MISE 26 giugno 2015.
Sarà l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ad effettuare appositi controlli, anche a campione. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti (comma 2-quinquies dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013).
La detrazione nella misura dal 70% al 75% potrà essere applicata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni incrementative (70 e 75%) sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»
Detrazione o cessione del credito - Per i contribuenti ammessi alle maggiori detrazioni del 70 e 75% , non solo gli incapienti, viene inoltre riconosciuta la possibilità di optare in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione della cessione del credito sono definite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per i contribuenti (condomini) che si trovano nella c.d. “no tax area” (c.d. incapienti, ossia a quei condomini con reddito da lavoro dipendente fino a 8.000 euro o 7.500 euro se trattasi di pensionati) in presenza interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alla detrazione “base” del 65% rimane ferma, come da previsioni della Legge di stabilità 2016, la possibilità di cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo. Le modalità attuative sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016. Il credito può essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali.



2016-12-12
Lotteria degli scontrini e ricevute fiscali nella legge di Bilancio 2017.

La lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali, introdotta dalla legge di stabilità 2017, prevede un aumento di probabilità di vincita per i consumatori che pagano con bancomat

All’interno delle misure antielusive e di contrasto all’evasione contenute nella Legge di Bilancio 2017 (commi da 537 a 544) viene prevista una nuova lotteria associata all’emissione di scontrini al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, si prevede che i contribuenti persone fisiche residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, non in relazione all'esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi del D.Lgs. n. 127 del 2015), possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. L’acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi IVA, laddove l’acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate
Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti comunichino il proprio codice fiscale all’esercente, contestualmente al momento dell'acquisto, e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione con specifiche modalità.
La probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini, decorre in via sperimentale dal 1° marzo 2017 limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 543 Legge di Bilancio 2017).
Viene poi demandato ad apposito decreto ministeriale l'emanazione di un regolamento contenente le modalità per l'attuazione della lotteria, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione.



2016-12-10
F24 senza limiti di importo.

Via libera al pagamento da parte delle persone fisiche, senza partita Iva, di modelli F24 cartacei, di qualunque importo (anche superiori a mille euro), senza alcuna compensazione, direttamente agli sportelli bancari o postali. È questa la conseguenza dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017 (Dl 193/2016), che all’articolo 7-quater, comma 31, sopprime l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche, senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c, Dl 66/2014.
Con le regole applicabili dal 1°ottobre 2014 e fino all’entrata in vigore della conversione in legge del Dl 193/2016, il pagamento allo sportello bancario o postale dell’Imu e della Tasi, poteva essere effettuato con l’F24 ordinario o semplificato, solo se il saldo del modello di pagamento era pari o inferiore a mille euro. Per importi superiori, invece, si potevano utilizzare, agli sportelli, solo gli F24 precompilati e inviati dai Comuni o i bollettini postali. Solo in questi casi, i pagamenti allo sportello (con bollettino o F24 precompilato, anche per più di mille euro) potevano essere effettuati, oltre che con l’addebito nel proprio conto corrente, anche con contanti, con assegni o bancomat. Se si desiderava utilizzare il modello F24 ordinario o semplificato per importi superiori a mille euro, invece, era necessario utilizzare le modalità telematiche di invio, tramite il sito delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o i servizi messi a disposizione da banche e poste.
F24 o bollettino per Imu e Tasi
L’Imu e la Tasi relative a qualsiasi Comune possono essere pagati utilizzando indifferentemente il modello F24 (ordinario, semplificato o precompilato) o il bollettino postale. L’Imu degli “enti non commerciali” (non la Tasi), però, può essere pagata, esclusivamente con il modello F24 (non con il bollettino). Sia per il bollettino che per l’F24 è ammessa la modalità telematica, per pagare qualsiasi importo (per i bollettini si usa il servizio telematico gestito da Poste italiane). Se si sceglie la modalità su carta allo sportello, invece, si deve prestare attenzione che fino all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, solo i bollettini postali (o i modelli F24 precompilati, inviati dal Comune) potevano essere utilizzati per pagare in contanti più di mille euro. L’F24 su carta (ordinario o semplificato), senza alcuna compensazione, invece, poteva essere utilizzato per pagare, anche con contanti, solo importi pari o inferiori a mille euro. Con le novità introdotte dalla conversione del Dl 193/2016, invece, le persone fisiche senza partita Iva potranno pagare F24 cartacei, senza compensazione, per importi superiori a mille euro anche allo sportello. Se vogliono compensare il debito Imu e/o Tasi con altri crediti erariali o contributivi, invece, devono utilizzare obbligatoriamente il modello F24 telematico (se a zero, solo con servizi telematici delle Entrate, cioè F24 web, F24 on-line e F24 cumulativo). In questi casi, conseguentemente, non possono pagare in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), con vaglia cambiari (Equitalia), con carta Pagobancomat (in banca o presso Equitalia) ovvero con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat (in posta). Con i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), è possibile scegliere di volta in volta il conto corrente bancario o postale di addebito.

F24 web e online
Con l’F24 web (modalità tramite internet, cioè senza scaricare alcun software) e con l’F24 online (con installazione dell’apposito software), il contribuente compila e trasmette l’F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria, Caf eccetera). In entrambi i casi, anche se la procedura è telematica, non è possibile pagare con carta di credito, in quanto è previsto solo l’addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, tramite un “ordine di addebito” a beneficio dell’Agenzia delle entrate. L’F24 cumulativo, invece, viene utilizzato solo dagli intermediari abilitati al canale Entratel, i quali possono effettuare i versamenti delle imposte dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi, ma anche sui propri conti bancari o postali. Il consulente, quindi, può addebitare un F24, intestato ad un terzo, sul proprio conto corrente, operazione che, invece, non è possibile per il contribuente che usa l’F24 web o l’F24 online.




 
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