Assegnazione beni soci 2017.
L’art. 1, ai commi 115-120, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto delle agevolazioni in materia di assegnazione dei beni ai soci delle principali tipologie societarie (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), se poste in essere entro il 30 settembre 2016, per coloro che erano soci al 30 settembre 2015.
L’art. 1, comma 565, Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232, in vigore dal 01/01/2017) ha prorogato dette agevolazioni fino al 30 settembre 2017. Esso dispone espressamente che “le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.”.
Ma riprendiamo la situazione dall’inizio, altrimenti, a forza di richiami legislativi di rimando, si rischia di perdersi.
La norma, al comma 115, espressamente dispone che le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. che, “entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - ovvero gli immobili strumentali “utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore”), o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 (agevolazioni di seguito descritte) a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici”.
Attenzione, la legge di stabilità 2017 proroga espressamente il secondo termine. Assegnazione o cessione dovranno essere compiuti entro il 30 settembre 2017, ma tenendo presente che la condizione secondo cui tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015, permane senza proroga.
Viene disposta al comma 116, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’I.R.A.P. nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Ai fini di individuare correttamente i due valori sopra citati intervengono poi i commi 117 e 118.
Il comma 117, prescrive che, per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Il comma 118 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Infine, ai sensi dei commi 119 e 120, per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
La normativa sopra descritta, come sempre in Italia, è inserita in un testo vago, che richiama diverse disposizioni, spaziando dalla disciplina civilista a quella tributaria e per essere compresa a pieno dovrebbe essere interpretata da un pool di notaio, avvocati e commercialisti, e rimarrebbero comunque dei punti oscuri, ma proviamo comunque a riassumere il tutto.
La normativa si applica in sede di liquidazione della società, di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni, e di distribuzione di utili in natura.
Il socio deve risultare iscritto a Libro soci o, in assenza dello stesso, nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2015. Si considerano soci, a pieno titolo, anche coloro che aumentano o diminuisco la propria quota in seguito a cessioni di quote tra i medesimi soci iscritti nel Registro Imprese alla data del 30 settembre 2015, ovvero in seguito a successioni morti causa successive alla suddetta data.
Sono inclusi gli immobili non strumentali per destinazione, i mobili registrati non utilizzati in modo strumentale all’esercizio dell’attività, mentre sono escluse le cessioni/assegnazioni di quote di partecipazione in società.
Ai fini della definizione di strumentalità ci si deve teoricamente riferire al momento dell’atto di assegnazione/trasformazione/cessione.
Si ricordi in proposito che sono i beni “strumentali” si possono dividere in due categorie, “strumentali per destinazione” (ad esempio l’ufficio ove ha sede la società) e “strumentali per natura”, ovvero quelli aventi categoria catastale A/10, B, C, D ed E, qualora utilizzati direttamente dal possessore per l’esercizio dell’attività di impresa o locati, e i terreni agricoli utilizzati da società nel settore agricolo per adempiere agli scopi sociali, ovvero per coltivazione e/o l’allevamento.
Si possono includere nei beni oggetto di assegnazione/cessione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazioni in oggetto, i beni strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non vengano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, gli immobili oggetto di produzione e scambio, gli immobili consistenti il mero patrimonio della società, ovvero quelli residuali rispetto alle due categorie di cui sopra, come ad esempio appartamenti ad uso abitativo concessi in locazione a terzi o comunque non utilizzate per gli scopi sociali.
In merito alla parte fiscale, la legge prevede che per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa, ovvero pari ad euro di 50 euro ciascuna.
La base imponibile può essere senza problemi il cosiddetto “rezzo valore” in caso di bene abitativo e l’assegnatario/cessionario sia un socio persona fisica.
Negli altri casi sembra comunque utilizzabile, secondo la norma, che il valore catastale possa costituire la base imponibile ai fini sia del calcolo della imposta sostitutiva sia dell’imposta di registro.
In caso di cessioni/assegnazioni di beni obbligatoriamente (o su opzione) soggette ad IVA, la tassazione rimane quella ordinaria, ovvero se un’impresa costruttrice assegna un bene ad uso abitativo, costruito dalla stessa società, negli ultimi cinque anni, l’IVA sarà applicata secondo le normali aliquote ( 4% o 10% o 22%), con le rimanenti imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad euro 200,00 ciascuna, con base imponibile pari al corrispettivo pattuito e pagato.
La legge di Stabilità 2016 istituisce un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, con possibilità, per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari al valore catastale (ad esempio, per un bene ad uso abitativo, dato dalla rendita catastale iscritta in catasto, moltiplicata per il coefficiente finale 126).
La suddetta imposta sostituisce le imposte sui redditi e l’IRAP, con le seguenti aliquote: 8% per le società operative, 10,5% per le società non operative per almeno due degli ultimi tre periodi di imposta.
La legge di stabilità 2017 proroga anche i termini di versamenti di detta imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, secondo detta proroga, va versata per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2017, per il restante 40% entro il 16 giugno 2018.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Anche se già trattato in un precedente mio articolo, riprendo con piacere un ultimo aspetto, diretta conseguenza della Legge di stabilità e in parte ratio della stessa.
Molte società ancora esistenti, soprattutto società di persone, rimaste come mere società di comodo, con pochi immobili al loro interno, verranno sciolte e messe in liquidazione, con successiva assegnazione dei beni immobili ai soci.
In primis nel caso in cui un socio ceda ad un altro socio (già socio, anche se con quota diversa, della stessa società al 30 settembre 2015), egli beneficerà delle medesime agevolazioni. E’ essenziale che il soggetto sia già socio alla suddetta data, non importa la differenza di partecipazione. Così ad esempio in una SNC con soci solo due coniugi, in separazione dei beni, di cui il marito titolare già di altri immobili e la moglie invece nullatenente, il marito potrà prima cedere la propria quota alla moglie, la quale sarà assegnataria dei beni immobili della società in toto, potendo, se possibile, richiedere altresì le agevolazioni “prima casa” e pagare un imposta di registro dell’1% invece che dell’ordinario 2%.
Successivamente all’assegnazione di tutti i beni della società (che essendo in liquidazione non avrà pertanto più alcun bene “strumentale”), in assenza di debiti e/o crediti, la società potrà essere direttamente cancellata dal Registro Imprese.