Autoliquidazione INAIL 2017.
L’INAIL ha fornito le modalità operative, per l’autoliquidazione INAIL 2016/2017, con la nota n. 575 pubblicata il 13 gennaio 2017. L’INAIL nella nota ha evidenziato le scadenze da rispettare che di seguito si riportano:
il premio di autoliquidazione va versato entro il 16 febbraio 2017 se in un unica rata altrimenti entro il predetto termine va versata la prima rata;
in via telematica, alla dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017
Pertanto attraverso la procedura Alpi online (o il nuovo servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, per i datori di lavoro del settore marittimo), le aziende devono provvedere, in via telematica, alla dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017.
I pagamenti dei premi e accessori eseguiti con modello di versamento unificato F24 e F24 EP in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012). Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.
Con la stessa comunicazione si potrà comunicare la scelta di accedere al pagamento in forma rateizzata, in 4 rate trimestrali, da versare rispettivamente entro i prossimi 16 febbraio, 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, con una maggiorazione, per le ultime 3 rate, determinata sulla base del tasso medio di interesse, pari allo 0,55%.
I datori di lavoro che ipotizzino, per il 2017, una riduzione delle retribuzioni rispetto a quelle corrisposte nel 2016, dovranno comunicarlo all’INAIL entro il termine del 16 febbraio 2017, ai fini del calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017.
Eventi sismici
Per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016 sono sospese dalle scadenze relative alla presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni e per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 come previsto dall’art. 48 del DL 189/2016 (conv. L. 229/2016).
MISURA DELL’ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL’AMIANTO
Per le aziende tenute a versare l’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto il DM 19.1.2015 ha confermato i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art.3 del decreto interministeriale n. 30/2011 e ha fissato, a decorrere dall’anno 2014, le seguenti misure percentuali per la determinazione dell’addizionale stessa:
1,33% per le imprese inquadrate nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività
0,02% per le imprese di armamento
Le predette percentuali si applicano sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.
Applicabili riduzioni contributive
Nella nota l’INAIL espone un riepilogo delle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2016/2017.
Una prima riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, delle polizze navigazione marittima e a quelli speciali unitari delle polizze artigiani, con criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre due anni o non oltre il biennio. La misura della riduzione è pari al 16,61% e al 16,48% da applicare, rispettivamente, al premio di regolazione 2016 e al premio di rata 2017.
SETTORE EDILE – Per il 2016 viene confermata, ai sensi del DM 10 novembre 2016, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista per i datori di lavoro esercenti attività edile che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Lo sgravio si applica alla regolazione 2016, previo possesso di DURC regolare.
Beneficiano, poi, di una riduzione del 50% dei premi, le aziende con meno di 20 dipendenti che sostituiscano i propri dipendenti in congedo per maternità e paternità, assumendo personale con contratto a tempo determinato. Il beneficio, applicabile in relazione ai nuovi assunti, è fruibile fino al compimento di un anno di età del bambino ed è applicabile sia alla regolazione 2016 che alla rata 2017, previo possesso dei requisiti per il DURC on line.
Le imprese artigiane, invece, accedono a una riduzione del premio dovuto a titolo di “regolazione 2016”, nella misura del 7,61%, purché siano in regola con tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che nel biennio 2014-2015 non abbiano registrato infortuni e abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2015. La circolare fa altresì riferimento alla “regolazione 2017”, precisando che, in tal caso, l’applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2017/2018 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 (quindi, entro il 28 febbraio 2017).
In ultimo, oltre agli sgravi destinati alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, nonché per quelle non operanti in tali zone, ma che collaborano con le prime, la nota in esame riepiloga le riduzioni disposte dalla legge.
In particolare, si segnala lo sgravio, pari al 50% del premio, per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da oltre 12 mesi. In questi casi, la riduzione dei premi a carico del datore di lavoro ha una durata di 12 mesi, prolungata a 18 in caso di trasformazione (o assunzione diretta) a tempo indeterminato.