Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2017-02-10
Bonus ristrutturazioni pi¨ vantaggiosi.

All'85% di detrazione fiscale non eravamo mai arrivati. Eppure, con la legge di Bilancio 2017, e sino a tutto il 2021, per gli interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali si può arrivare, a certe condizioni, a scontare dall'Irpef (in dieci anni) questa quota veramente incentivante della spesa sostenuta. Allargato anche il vantaggio fiscale per la riqualificazione energetica, che può arrivare al 75%, sempre in condominio. Confermate, poi, le detrazioni del 50% e del 65% (ma solo per le spese effettuate nel 2017) per il recupero edilizio, il risparmio energetico effettuati sulle singole unità immobiliari e il “bonus mobili”.

Dalle ristrutturazioni ai mobili, tutti gli sconti sui lavori in casa
Insomma, sconti fiscali elevati, distribuiti dalla muratura agli impianti passando per la riqualificazione energetica e l'arredamento, pur di convincere gli italiani a ristrutturare casa. È il momento giusto per mettere in pista i lavori di recupero: ristrutturare, sostituire gli impianti, mettere in sicurezza la casa, realizzare gli interventi antisismici, spostare pareti e abbatterne altre. O riqualificare l'appartamento o anche l'intero edificio condominiale in chiave ambientale, di risparmio energetico e di sicurezza sismica, migliorando la qualità della vita a costi ragionevoli. Se poi aggiungiamo la possibilità offerta da alcune imprese e banche di finanziare le operazioni (soprattutto quelle per il risparmio energetico) a tasso zero e rateizzazione in linea con la scansione decennale dei pagamenti, ci si rende conto che le possibilità sono davvero tante. Senza dimenticare gli incentivi per gli acquisti previsti per case ristrutturate dall'impresa che ha effettuato i lavori, abitazioni in classe energetica A o B, compravendite con leasing immobiliare da parte di giovani e box pertinenziali di nuova costruzione.
Il tema della casa resta centrale in un Paese in cui la proprietà immobiliare, secondo i dati di Eurostat e agenzia delle entrate, poco meno dell'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, contro una media Ue ferma intorno al 70 per cento. E la domanda immobiliare resta alta nonostante la crisi; e, anzi, dopo lo stop dovuto al necessario livellamento dei prezzi, ora le compravendite sono ripartite favorite proprio dalla “correzione” delle quotazioni. Ma il mercato immobiliare è sostenuto anche dalle agevolazioni fiscali che continuano ad assistere chi compra casa


2017-01-30
Proroga invio dati tessera sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate annuncia la proroga dell’invio dati al sistema tessera sanitaria TS dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017.

Come per il 2016 anche quest’anno c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.
I soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L’estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Proroga dei termini anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati
In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia.



2017-01-25
Nuovo modello IVA2017.

Dichiarazione IVA 2017 cosa cambia per i contribuenti con l’introduzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma?
Cosa succede invece per l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA 2017 anno 2016? Va effettuata o è stato abrogato l’adempimento?
Vediamo nel dettaglio come e cosa cambia nella dichiarazione IVA 2017;
Cos’è e come funziona il nuovo obbligo di dichiarazione annuale IVA senza modello Unico;
Nuova scadenza dichiarazione IVA 2017 che i contribuenti devono rispettare per l’invio autonomo del modello IVA.
Dichiarazione IVA 2017 in forma autonoma: obbligatoria da quando?

Da quando parte l'obbligo di dichiarazione IVA in forma autonoma? Sulla base di tutte le novità, in ultimo il decreto Milleproroghe, l'obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma è slittato di 1 anno.
Pertanto i contribuenti sono tenuti a presentare:
Nel 2016:
1) Dichiarazioni annuale IVA 2016 anno 2015, presentata insieme al Modello UNICO dal 1° febbraio al 30 settembre 2016 o in forma autonoma, solo per i contribuenti elencati al primo paragrafo;
2) Comunicazioni dati IVA 2016 anno 2015 presentata entro il 28 febbraio 2017.
Nel 2017:
1) Dichiarazione annuale IVA 2017 anno 2016 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017;
2) Comunicazione annuale dati IVA 2017 anno 2016, abrogata.

Dichiarazione IVA 2017 scadenza 28 febbraio:
Dichiarazione IVA 2017 scadenza: A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non in allegato al modello Unico. Quest'anno, infatti, è l'ultimo anno in cui i contribuenti potranno presentare la dichiarazione IVA insieme all'UNICO e la comunicazione dati IVA.
A partire dal 2017, infatti, entrano in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del decreto 193/2016, che ha introdotto la nuova comunicazione IVA trimestrale 2017.
In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale IVA 2017 scadenza in forma autonoma va trasmessa in via eccezionale entro il 28 febbraio 2017 ma dal 2018 in poi, per cui la dichiarazione IVA 2018 anno 2017 va presentata per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello delle operazioni.
Entro il suddetto termine, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA mentre quello per la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insiema alla comunicazione black list.
La presentazione dichiarazione IVA 2017 in forma autonoma è obbligatoria come la comunicazione liquidazione periodica Iva 2017.

Dichiarazione IVA 2017 novità:
Per capire le novità dichiarazione IVA 2017, dobbiamo partire dalle modifiche intervenute sulla normativa IVA ed introdotte dalla Legge di Stabilità 2015-2016. Tali modifiche, nello specifico, riguardano l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio.
Andiamo con ordine:
Prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti
1) Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, l'articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, dava la possibilità solo ad alcuni contribuenti di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, a:
Società controllanti e controllate, partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo;
Soggetti che a seguito di operazioni straordinarie o di trasformazioni soggettive, sono obbligati a indicare nella propria dichiarazione annuale, il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati;
Soggetti che vogliono utilizzare in compensazione, il rimborso di imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
Soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio con l’obiettivo di fruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
2) Dopo la modifica della legge di stabilità, in attuazione all'articolo 252, comma 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, il Governo ha previsto:
Obbligo di presentare la dichiarazione IVA in modo separato dal modello UNICO;
Abolizione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.
In pratica, tale modifica è stata inserita dal legislatore al fine di semplificare gli obblighi dei contribuenti in materia di dichiarazione IVA, attraverso l’introduzione dell’obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Inizialmente, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, a partire dalla dichiarazione IVA dell’anno 2015 sarebbe dovuta essere presentata da tutti i contribuenti in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016.
Presentando la dichiarazione IVA annuale 2016 in forma autonoma, pertanto, il contribuente sarebbe stato esonerato dall’obbligo di comunicazione annuale dati IVA, sancito dall'articolo 8-bis del DPR n. 322/1998.
3) Le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe:
In sede di conversione del decreto Milleproroghe, legge del 27 febbraio 2015, n. 11, il nuovo obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma automa entro il mese di febbraio, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è slittato al 2016.
In particolare, è stato stabilito che:
l’Obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio è a partire dall’IVA 2016, per cui l’imposta sul valore aggiunto effettuata quest’anno va indicata nella dichiarazione IVA 2017.
Eliminazione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA a partire da quest’anno di imposta. Per cui la comunicazione dati IVA 2016 anno 2015, è l’ultima.
4) Le novità del decreto 193/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno previsto che:
abolizione del vecchio spesometro 2017;
introduzione a partire dal 1° gennaio 2017 di due nuove comunicazioni obbligatorie:
Comunicazione IVA trimestrale 2017: invio di tutte le fatture emesse, ricevute, variazioni nel corso del trimestre di riferimento, per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.



2017-01-20
Autoliquidazione INAIL 2017.

L’INAIL ha fornito le modalità operative, per l’autoliquidazione INAIL 2016/2017, con la nota n. 575 pubblicata il 13 gennaio 2017. L’INAIL nella nota ha evidenziato le scadenze da rispettare che di seguito si riportano:

il premio di autoliquidazione va versato entro il 16 febbraio 2017 se in un unica rata altrimenti entro il predetto termine va versata la prima rata;
in via telematica, alla dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017
Pertanto attraverso la procedura Alpi online (o il nuovo servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, per i datori di lavoro del settore marittimo), le aziende devono provvedere, in via telematica, alla dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017.

I pagamenti dei premi e accessori eseguiti con modello di versamento unificato F24 e F24 EP in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012). Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Con la stessa comunicazione si potrà comunicare la scelta di accedere al pagamento in forma rateizzata, in 4 rate trimestrali, da versare rispettivamente entro i prossimi 16 febbraio, 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, con una maggiorazione, per le ultime 3 rate, determinata sulla base del tasso medio di interesse, pari allo 0,55%.
I datori di lavoro che ipotizzino, per il 2017, una riduzione delle retribuzioni rispetto a quelle corrisposte nel 2016, dovranno comunicarlo all’INAIL entro il termine del 16 febbraio 2017, ai fini del calcolo del premio anticipato dovuto per il 2017.

Eventi sismici
Per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016 sono sospese dalle scadenze relative alla presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni e per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 come previsto dall’art. 48 del DL 189/2016 (conv. L. 229/2016).

MISURA DELL’ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL’AMIANTO
Per le aziende tenute a versare l’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto il DM 19.1.2015 ha confermato i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art.3 del decreto interministeriale n. 30/2011 e ha fissato, a decorrere dall’anno 2014, le seguenti misure percentuali per la determinazione dell’addizionale stessa:

1,33% per le imprese inquadrate nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività
0,02% per le imprese di armamento
Le predette percentuali si applicano sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

Applicabili riduzioni contributive
Nella nota l’INAIL espone un riepilogo delle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2016/2017.

Una prima riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, delle polizze navigazione marittima e a quelli speciali unitari delle polizze artigiani, con criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre due anni o non oltre il biennio. La misura della riduzione è pari al 16,61% e al 16,48% da applicare, rispettivamente, al premio di regolazione 2016 e al premio di rata 2017.
SETTORE EDILE – Per il 2016 viene confermata, ai sensi del DM 10 novembre 2016, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista per i datori di lavoro esercenti attività edile che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Lo sgravio si applica alla regolazione 2016, previo possesso di DURC regolare.

Beneficiano, poi, di una riduzione del 50% dei premi, le aziende con meno di 20 dipendenti che sostituiscano i propri dipendenti in congedo per maternità e paternità, assumendo personale con contratto a tempo determinato. Il beneficio, applicabile in relazione ai nuovi assunti, è fruibile fino al compimento di un anno di età del bambino ed è applicabile sia alla regolazione 2016 che alla rata 2017, previo possesso dei requisiti per il DURC on line.

Le imprese artigiane, invece, accedono a una riduzione del premio dovuto a titolo di “regolazione 2016”, nella misura del 7,61%, purché siano in regola con tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che nel biennio 2014-2015 non abbiano registrato infortuni e abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2015. La circolare fa altresì riferimento alla “regolazione 2017”, precisando che, in tal caso, l’applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2017/2018 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 (quindi, entro il 28 febbraio 2017).

In ultimo, oltre agli sgravi destinati alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, nonché per quelle non operanti in tali zone, ma che collaborano con le prime, la nota in esame riepiloga le riduzioni disposte dalla legge.
In particolare, si segnala lo sgravio, pari al 50% del premio, per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da oltre 12 mesi. In questi casi, la riduzione dei premi a carico del datore di lavoro ha una durata di 12 mesi, prolungata a 18 in caso di trasformazione (o assunzione diretta) a tempo indeterminato.



2017-01-16
Aboliti gli studi di Settore.

STUDI DI SETTORE SOSTITUITI DAGLI “INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE”: SEMPLIFICAZIONE O AGGRAVIO PER L'IMPRESA?

Uno degli emendamenti al decreto legge n. 193/2016 rubricato “dispo-sizioni urgenti in materia fiscale e per il finan-ziamento di esi-genze indifferibili” entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2016, riguarda l’eliminazione degli Studi di Settore.
È ormai noto, che gli studi di settore sono stati introdotti al fine di rendere più efficace e incisiva l’azione accertatrice, consentendo di determinare i ricavi che, con ragionevole probabilità, possono essere attribuiti all’attività economica esercitata dal contribuente. Gli studi di settore sono quindi utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo. Gli accertamenti in rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivati dall’esercizio dell’arte o della professione, possono essere effettuati mediante l’applicazione degli studi di settore.

Nello specifico il decreto legge n. 193/2016 prevede l’introduzione di appositi Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale a partire dal periodo di imposta 2017 e l’eliminazione delle disposizioni per l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento. Con la legge di Bilancio 2017 verranno introdotti, come già accennato, degli indicatori di Compliance in sostituzione degli Studi di Settore, per stabilire il grado di affidabilità dell’impresa. L’Indicatore di Compliance sarà calcolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente e sarà costruito in base ad una metodologia statistico-economica, che prende in considerazione molteplici elementi, quali ad esempio: gli indicatori di normalità economica utilizzati per la stima dei ricavi che diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità; invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa; il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali, i cosiddetti correttivi di crisi.
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione da alcuni tipi di accertamento, o ad una riduzione dei termini per l’accertamento, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti stessi. L’obiettivo è quello di introdurre delle misure di agevolazione per i contribuenti che raggiungeranno un elevato grado di affidabilità.
Occorre infine precisare che l’emendamento non specifica quali e quanti studi di settore verranno sostituiti dai nuovi indicatori.
Si attendono in merito altri chiarimenti e decreti attuativi dal Ministero, e nel frattempo ci si chiede se tale nuovo strumento sia solo una ripetizione del “vecchio” Studio di Settore o se veramente rispecchia la reale situazione economica dell’impresa




 
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