730 precompilato 2017 novità e problemi.
Dalle spese sanitarie ai bonus casa, ecco le voci a rischio di errore nel 730 precompilato del 2017
L’operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la voltà, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.
Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.
Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:
•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
•iscritti agli albi degli psicologi;
•iscritti agli albi professionali degli infermieri;
•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;
•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
•ottici;
•iscritti agli albi professionali dei veterinari;
•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;
•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016
L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.
Precompilata con i dati dei condòmini
Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.
Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.
Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).
Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.
I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.
Si pensi, ad esempio, alla detraibilità degli interessi passivi su mutui, che l’articolo 15 del Tuir assoggetta tra l’altro al requisito della residenza anagrafica, che potrebbe essere variata senza che il fisco ne sia a conoscenza. Oppure, si pensi alle detrazioni del 50-65% sui lavori immobiliari, per le quali il contribuente potrebbe aver erroneamente utilizzato il bonifico “parlante” per pagare un intervento che non è detraibile (ad esempio, perché di manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare).
Simile è il caso del rimborso di un onere, “intercettato” dalla precompilata e inserito a tassazione separata, ma che il contribuente non ha mai detratto.
Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall’amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.