Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2017-03-06
Enti associativi - Modello EAS entro il 31 marzo.

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "Modello EAS", deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, quando cambiano i dati precedentemente comunicati.

Infine, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti", nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 (rubricato "Controlli sui circoli privati") del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (legge n. 398/1991 - Regime speciale IVA e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/1997 (recante Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).


2017-03-01
Abolita comunicazione beni ai soci.

Con la conversione in legge del Milleproroghe 2017 viene abolita la comunicazione dei beni ai soci all'Agenzia delle Entrate: cosa cambia e cosa resta in vigore.
Con l’approvazione del maxiemendamento al Ddl di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), approvato dal Senato, arriva per le società un’importante semplificazione: viene meno l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci a decorrere dal 2017. Un adempimento nato con l’obiettivo di contrastare le società di comodo ma la cui efficacia non è mai stata realmente provata e la cui abrogazione è stata più volte richiesta dai professionisti.
Ad essere abrogata è solo la comunicazione dei beni dati in uso ai soci, ovvero la norma contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: vengono abrogati i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, i quali prevedevano l’obbligo di comunicare, con invio telematico all’Agenzia delle Entrate, i dati anagrafici dei soci o dei familiari che avevano ricevuto in godimento i beni dell’impresa per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
Non viene invece toccata la norma contenuta nell’articolo 67, lettera h-ter), del TUIR, secondo la quale prevede che costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Viene invece meno anche il compito dell’Agenzia delle Entrate di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avevano utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a favore della società.



2017-03-01
Call Center istruzioni di delocalizzazione.

Call center: il Ministero del Lavoro pubblica le modalità operative per la comunicazione di delocalizzazione: nessuna proroga.
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016), dal 1° gennaio 2017 sono cambiate le regole per il call center che da quest’anno dovranno obbligatoriamente informare l’utente sul luogo in cui si trova l’operatore che sta chiamando ed eventualmente, se l’operatore si trova fuori dall’Unione Europea e l’utente lo richieda, l’operatore dovrà trasferire nel corso della chiamata la stessa ad un operatore intra-UE. La sanzione in caso di inadempimento è pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
In caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, il call center dovrà darne comunicazione almeno 30 giorni prima del trasferimento, ovvero entro il 2 marzo per il call center che hanno delocalizzato in Paesi extra UE prima del 1° gennaio 2017, al Ministero del Lavoro, all ispettorato Nazionale del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante per la Privacy. In caso di inadempimento è prevista una sanzione pari a 15.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva (10.000 euro per le delocalizzazioni antecedenti al 2017).
Il problema è che il Ministero a fine febbraio non aveva ancora messo a disposizione i moduli che i call center devono utilizzare per adempiere all’obbligo di comunicazione di delocalizzazione, né aveva fornito le modalità per l’invio della documentazione. Motivo per cui Assocall ha chiesto al Governo una proroga dei termini viste le salate multe che rischiano di pagare le aziende per una responsabilità non loro.
Più in particolare Assocall – Associazione che aggrega 170 azienda a livello nazionale i dati riscia Confcommercio Imprese per l’Italia, rappresentando nella Confederazione il comparto dei contact center outsourcing che operano in Italia – ha scritto al Presidente del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato per chiedere una proroga dei commi 3, 4 e 11 della legge numero 232 del 2016.
I primi chiarimenti e le modalità operative sono state fornite dal Ministero del Lavoro il 1° marzo 2017, con la nota di prot.n.33/1328, specificando l’ambito applicativo della nuova disposizione normativa e le tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.
Tra l’altro il modello telematico con cui la comunicazione sarà accessibile, sui siti del Ministero del Lavoro dell’Ispettorato, agli utenti registrati al portale Cliclavoro, a partire dal 28 marzo. Fino ad allora andrà utilizzato l’allegato alla nota operativa da inviare alla casella di posta deloc_callcenter@lavoro.gov.it (stesso indirizzo da utilizzare per porre eventuali quesiti sulla procedura di comunicazione)



2017-02-24
730 precompilato 2017 novitÓ e problemi.

Dalle spese sanitarie ai bonus casa, ecco le voci a rischio di errore nel 730 precompilato del 2017
L’operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la voltà, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:
•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
•iscritti agli albi degli psicologi;
•iscritti agli albi professionali degli infermieri;
•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;
•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
•ottici;
•iscritti agli albi professionali dei veterinari;
•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;
•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016
L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Precompilata con i dati dei condòmini
Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.
Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.
Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).
Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.
I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Si pensi, ad esempio, alla detraibilità degli interessi passivi su mutui, che l’articolo 15 del Tuir assoggetta tra l’altro al requisito della residenza anagrafica, che potrebbe essere variata senza che il fisco ne sia a conoscenza. Oppure, si pensi alle detrazioni del 50-65% sui lavori immobiliari, per le quali il contribuente potrebbe aver erroneamente utilizzato il bonifico “parlante” per pagare un intervento che non è detraibile (ad esempio, perché di manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare).
Simile è il caso del rimborso di un onere, “intercettato” dalla precompilata e inserito a tassazione separata, ma che il contribuente non ha mai detratto.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall’amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.



2017-02-22
Nuova procedura per dichiarazione di intento.

Dal primo marzo 2017 cambiano le dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali. Ecco quando è necessario presentare il nuovo modello e quando no
Dal 1° marzo 2017 gli esportatori abituali dovranno usare il nuovo modello di dichiarazione d'intento. Secondo l'Agenzia questo cambiamento favorisce il monitoraggio fiscale di tali operazioni. Particolare attenzione merita il fatto che il nuovo modello possa essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.
Una delle novità contenute nel modello, e maggiormente criticata, consiste nell'eliminazione della possibilita’ di richiedere acquisti in sospensione di Iva "dal … al ..." per cui alternativamente sarà possibile:
-indicare l'importo fisso della fornitura
-indicare un importo massimo valido per piu’ forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovra’ emettere fattura senza Iva.
Si segnala che nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” (es. dall’1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e pertanto deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
Viceversa, nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017.






 
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