Novità fiscali - AsNALI Belluno

Vai ai contenuti

Menu principale:

Novità fiscali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2017-04-03
Mediazione tributaria legittima. La Consulta promuove la procedura.

I precetti costituzionali, in linea di principio, non esprimono un divieto assoluto all’introduzione di rimedi amministrativi che possano ritardare l’accesso all’azione giudiziaria
Mediazione tributaria legittima.|La Consulta promuove la procedura
A distanza di circa sei anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della mediazione tributaria, a opera dell’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), che ha inserito nel Dlgs 546/1992 l’articolo 17-bis, si vuole fare il punto su tale istituto, avendo riguardo alle pronunce della Corte costituzionale in materia.
Tale strumento deflativo, costituito da un’istanza di reclamo e da un’eventuale proposta di mediazione, costituisce un rimedio con finalità di filtro per ridurre il contenzioso innanzi al giudice tributario, analogamente a quanto previsto in diversi sistemi giuridici europei.
In particolare, l’articolo 17-bis richiamato, nella sua attuale formulazione, dispone che per gli atti degli enti impositori, nelle controversie di valore non superiore a 20mila euro, il ricorso produce altresì gli effetti di un reclamo e, ove formulata, di una proposta di mediazione, contenente una diversa rideterminazione della pretesa impositiva.

Per tali controversie, dunque, la proposizione dell’impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione e, ove quest’ultima fase dia esito positivo, formalizzato mediante un accordo di mediazione, le sanzioni vengono ridotte al 35 per cento.
Diversamente, se il procedimento di reclamo/mediazione si conclude in senso negativo, ossia il reclamo non viene accolto e non si addiviene a un accordo di mediazione, scaduto il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, la controversia prosegue innanzi all’organo giurisdizionale.

Quanto all’ambito applicativo, occorre ricordare che la procedura di cui all’articolo 17-bis è stata estesa, a opera del Dlgs 156/2015, anche alle liti aventi per oggetto un atto impositivo o della riscossione, per le quali la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Invece, nelle controversie riguardanti la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale siano indicati gli importi dovuti con i relativi termini e modalità di pagamento.
In pratica, le agenzie delle Entrate e delle Dogane provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione tramite apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori è previsto che la mediazione possa trovare applicazione compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Le pronunce della Corte costituzionale sull’istituto
Come è noto, la disciplina della mediazione è stata oggetto, per la prima volta, di un intervento della Corte costituzionale con la sentenza 98/2014.
Con tale pronuncia, in particolare, la Consulta ha chiarito che i precetti costituzionali, in linea di principio, non esprimono un divieto assoluto all’introduzione di rimedi amministrativi che possano ritardare l’accesso all’azione giudiziaria e ha ritenuto fondata, per contrasto con i principi di tutela giurisdizionale, diritto alla difesa e il principio di uguaglianza e ragionevolezza della norma, la sola questione che investiva l’originario comma 2 dell’articolo 17-bis (che prevedeva la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo, nonché la rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio).
Tuttavia, questo aspetto non riguarda l’attuale disciplina dell’istituto, poiché, già antecedentemente alla pronuncia della Corte, la procedura di mediazione era stata riformata sotto tale aspetto, prevedendo, il legislatore, la mera improcedibilità del ricorso, nel caso di mancato avvio della procedura di cui all’articolo 17-bis.

Di recente, peraltro, l’istituto è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte della Consulta, che con l’ordinanza 38/2017, ne ha confermato la legittimità della relativa disciplina.
In particolare, fra i vari dubbi di legittimità sollevati, tutti dichiarati privi di fondamento dalla Corte, vi era quello relativo alla previsione che consente la trattazione della procedura di mediazione all’interno della struttura degli enti impositori, che hanno adottato l’atto impoesattivo.
Ad avviso dei giudici, cioè, la norma in esame, pur implicando la diversità delle persone fisiche che gestiscono la fase pre-contenziosa della mediazione tributaria, non sarebbe stata sufficiente ad assicurare la terzietà e l’autonomia della struttura che gestisce la procedura, soprattutto con riferimento all’effettività del diritto alla difesa di cui all’articolo 111 della Costituzione, ferma restando la dipendenza gerarchica dei funzionari mediatori dal direttore dell’ufficio. La norma, cioè, si sarebbe posta in contrasto con il diritto di difesa, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Ex adverso, la Corte ha rilevato che la mediazione tributaria costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), che agiscono quindi su un piano di parità.
Dunque, è da escludere che un tale procedimento conciliativo, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.


2017-03-30
Tutte le novitÓ sugli investimenti.

Momento di effettuazione degli investimenti, calcolo del costo agevolabile, intreccio tra super e iperammortamento, regime degli impianti fotovoltaici. Sono queste le questioni di maggiore rilevanza affrontate e risolte dalla corposa circolare 4/E diffusa in via congiunta da Mise e agenzia delle Entrate, con riguardo alla disciplina del bonus per gli investimenti disciplinato dalla legge 232/2016.

INDUSTRIA 4.0 30 marzo 2017
Pronte le linee guida per l’iper e il super ammortamento
Quando l’investimento si considera realizzato
Un primo dubbio risolto dalla circolare riguarda il momento di effettuazione degli investimenti. Ci si chiedeva se il nuovo principio di derivazione rafforzata (articolo 83, comma 1, Tuir, come modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016), secondo cui valgono, in sede fiscale, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili adottati dall’impresa, spiegasse effetto anche per stabilire la data dell’investimento agevolabile.
L’Agenzia risponde negativamente all’interrogativo, affermando (come peraltro già fatto in passato con riferimento alle regole applicabili dai soggetti Ias adopter) che per il super e l’iper ammortamento continuano a rilevare i criteri di competenza fiscale fissati dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir: consegna per le cessioni di beni (nonché per i leasing), ultimazione per gli appalti. Se il trasferimento formale della proprietà avviene in un momento successivo a quelli sopra indicati (ad esempio, clausola sospensiva di prova), si avrà invece riguardo a quest’ultima data.
Pertanto, non ci si dovrà riferire ai criteri (Oic 16, par. 31) di sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, anche quando questi criteri portino ad individuare la competenza del costo in una data differente da quella fissata in base all’articolo 109.

Quantificazione del costo
Un altro punto affrontato dalle Entrate riguarda le ricadute sulla quantificazione del costo dell’investimento dei nuovi criteri di valorizzazione introdotti dal Dlgs 139/2015.
Il documento Oic 19 – richiamato quanto agli investimenti dall’Oic 16, par. 33 – richiede, se l’investimento è pagato al fornitore con scadenza oltre 12 mesi senza interessi (o con interessi non di mercato), di qualificare l'operazione come un negozio misto di fornitura e finanziamento, scorporando gli oneri impliciti dal debito e dal costo ammortizzabile (salvi i casi in cui il metodo può non essere applicato come ad esempio per le società con bilancio abbreviato).
In pratica, il costo di acquisto del cespite è in parte classificato come interesse passivo e conseguentemente il valore fiscalmente ammortizzabile si quantifica al netto della componente interessi (circolare 7/E/2011, par. 3.3.).
Questa regola contabile non è però utilizzabile, secondo la circolare 4/E/2017, per il calcolo del super e dell’iper ammortamento, il quale avrà sempre come base il costo fatturato dal fornitore. Quindi, se l’acquisto è di 100 e gli interessi impliciti scorporati sono 10, l’ammortamento ordinario si stanzierà su 90, ma il 40% o il 150% si calcoleranno su 100. Sempre sul tema della quantificazione del costo, la circolare, ribaltando quanto affermato nella 23/E/2016, afferma che l’importo dell’investimento su cui calcolare la maggiorazione degli ammortamenti si assume al lordo dei contributi in conto impianti.

REDDITO D’IMPRESA 31 marzo 2017
L’iperammortamento segue la competenza
Iperammortamento sempre recuperabile
La circolare ricorda che l’iperammortamento del 150% vale solo per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017. Pertanto, un bene acquistato nel 2016 non potrà usufruire del 150% (ma solo del 40%) anche se entra in funzione e viene interconnesso alla rete nel 2017.
Nel caso invece di beni acquistati ed entrati in funzione in periodo agevolato (2017) ma interconnessi alla rete aziendale in esercizi successivi, viene prevista la possibilità di recuperare sempre l’intero bonus del 150% anche se in modo ritardato. In pratica, nell’anno di entrata in funzione senza interconnessione la maggior deduzione sarà del 40% (superammortamento). Dall’anno di interconnessione, l’impresa potrà invece dedurre il 150% al netto di quanto già stanziato come super ammortamento. Una volta avviata l’interconnessione, cioè, si calcolerà la differenza tra il 150% totale e quanto già dedotto e questo importo verrà portato in diminuzione nella dichiarazione in base al coefficiente tabellare di ammortamento.
Ogni anno si dedurrà dunque una percentuale di tale differenza fino al suo esaurimento in modo tale da dedurre, tra super e iper ammortamento, il 150% del costo, eventualmente portando a termine la deduzione fiscale oltre il periodo di ammortamento contabile del bene.

Il lease back non blocca il bonus
Un ulteriore e importante chiarimento della circolare 4/E riguarda le operazioni di sale and lease back (vendita con retro locazione finanziaria) compiute su beni rientranti nell'agevolazione (super o iper). Le Entrate precisano che la cessione del bene alla società di leasing, con contemporanea riassunzione in retro locazione finanziaria, non interrompe il piano di deduzione extracontabile del 40 o del 150 per cento avviato quando il bene era di proprietà.
L’impresa continuerà a dedurre le maggiori quote in dichiarazione dei redditi (40% o 150% calcolate sul costo originario) secondo la precedente dinamica temporale, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing. In pratica la deduzione si effettuerà come se il bene fosse ancora di proprietà, ancorché contabilmente e fiscalmente l’impresa stanzi dei canoni e non delle quote di ammortamento.

Aperture sul fotovoltaico
Anche sugli investimenti nel fotovoltaico, la circolare 4/E contiene importanti aperture. Tenendo conto delle novità normative sull’accatastamento degli impianti cosiddetti imbullonati (comma 21 della legge 208/2015), viene previsto che le componenti impiantistiche degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non sono da considerare “beni immobili” ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento. Pertanto ai costi relativi a tali componenti impiantistiche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare n. 36/E/2013 per i beni mobili. Limitatamente a questa parte del costo degli impianti fotovoltaici ed eolici, si potrà dunque usufruire del super ammortamento in presenza degli altri presupposti di legge.



2017-03-25
Rottamazione cartelle esattoriali i termini prorogati al 21 aprile.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 marzo 2017, ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Nello specifico viene prorogato al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio.



2017-03-16
730 2017come presentarlo e quali documenti conservare.

Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto d'imposta.I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi
Comunicazione amministratori di condominio: cessione ecobonus entro il 31 marzo
730/2017: bonus mobili giovani coppie nella dichiarazione dei redditi
Risparmio energetico 2017: come detrarlo nella dichiarazione dei redditi 730
Erogazioni liberali a favore di trust per la beneficienza: la deducibilità 2016
Locazioni a canone concordato: regole aggiornate dopo 18 anni
Studenti fuori sede:come detrarre l'affitto dalla dichiarazione dei redditi 2017
Contratto di affitto concordato: nuove regole con la pubblicazione del Dm
Erogazioni liberali Soka Gakkai: modalità per la deduzione in dichiarazione
Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità ovvero direttamente dal contribuente, tarmite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazionem fiscale può richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.



2017-03-10
Spesometro 2016 istruzioni in 5 punti.

Ecco le operazioni da includere nello spesometro 2016 e quelle che invece restano fuori, le scadenze, i contribuenti esonerati e le indicazioni su come compilare il modello di comunicazione polivalente.
Anche quest’anno torna l’appuntamento con la “comunicazione polivalente”, meglio nota come “spesometro”, uno dei principali strumenti anti-evasione in mano all’Agenzia delle Entrate. Il principio di base è che i soggetti passivi d’Iva hanno l’obbligo di comunicare al Fisco per via telematica le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta effettuate nel corso dell’anno precedente, ma le distinzioni e i dettagli di cui tenere conto sono molti.

1) QUALI OPERAZIONI SONO INCLUSE NELLO SPESOMETRO 2016?
Lo spesometro 2016 deve contenere:
- tutte le operazioni con obbligo di fattura, a prescindere dall'importo;

- le operazioni senza obbligo di fattura d’importo pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell’Iva);

- le operazioni in cui la fattura è stata emessa in sostituzione di altro documento, a prescindere dall’importo;

- le operazioni soggette a reverse charge (un particolare meccanismo di applicazione dell’Iva in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene spostato dal venditore all’acquirente) per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;

- le operazioni soggette allo split payment (il meccanismo di scissione dei pagamenti con il quale le Pa versano l'Iva direttamente all'Erario e non al fornitore).

2) E LE OPERAZIONI ESCLUSE?
In generale, nello spesometro 2016 non è obbligatorio comunicare le operazioni già monitorate dall’Agenzia delle Entrate. Ecco l’elenco:
- operazioni finanziarie esenti Iva;

- pagamenti d’importo pari o superiore a 3.600 euro effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi d’Iva (e perciò non documentate da fattura);

- operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria;

- dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria (Sts), ma l’Agenzia delle Entrate precisa che “i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico”;

- importazioni ed esportazioni di beni da e verso Paesi extra Ue già dichiarate alla Dogana;

- operazioni all’interno dell’Unione europea oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

3) QUALI SONO LE SCADENZE DELLO SPESOMETRO 2016?
Il termine entro cui imprese e professionisti devono inviare la comunicazione delle fatture emesse l’anno scorso, in origine, variava a seconda della periodicità di liquidazione dell’Iva nel 2015 (11 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per quelli trimestrali). Poi però l'Agenzia delle Entrate ha deciso di unificare le scadenze: la data da segnare sul calendario è il 20 aprile, termine valido per tutti i contribuenti, sia mensili sia trimestrali.

4) CHI E’ ESONERATO DALLO SPESOMETRO 2016?
Sono esonerate dallo spesometro 2016 diverse categorie:
- i contribuenti forfetari;

- i contribuenti minimi (nel caso in cui il diritto al regime agevolato sia venuto meno nel corso del 2015 è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate da quel momento in poi);

- le amministrazioni pubbliche e quelle autonome;

- i commercianti al dettaglio per le operazioni attive d’importo unitario inferiore a 3mila euro (al netto dell’Iva);

- le agenzie di viaggio per le operazioni attive d’importo unitario inferiore a 3.600 euro (al lordo dell'Iva).

5) COME SI INVIANO I DATI DELLO SPESOMETRO 2016?
Le comunicazioni relative allo spesometro 2016 vanno effettuate esclusivamente per via telematica (tramite Fisconline o Entratel) attraverso il modello di comunicazione polivalente - pdf. È possibile scegliere fra due modalità di compilazione:
- analitica, specificando le singole fatture emesse e ricevute nei quadri FE e FR;

- aggregata, utilizzando il quadro FA per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per le altre.

[Le istruzioni dettagliate su come compilare il documento sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - pdf]

Inoltre, nello stesso modello polivalente usato per lo spesometro 2016 bisogna indicare anche altri dati:

- le operazioni d’importo superiore a 10mila euro effettuate da parte dei soggetti passivi d’Iva nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nella black list (il termine entro cui effettuare questa comunicazione è stato prorogato al 20 settembre 2016);

- gli acquisti da San Marino entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri Iva;

- le operazioni relative alle attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.




 
Copyright 2017. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu