Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2017-08-10
Voluntary disclosures 2017 riepilogo dopo la proroga al 2 ottobre.

Voluntary disclosures 2017: cosa è cambiato dopo la proroga al 2 ottobre 2017

La procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosures) è stata prorogata al 30 settembre che cadendo di sabato viene spostato al 2 ottobre 2017 dal DPCM del 28 luglio 2017. La ricevuta di ricezione dell'istanza che è indispensabile per trasmettere la documentazione assieme alla relazione di accompagnamento, è disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio della domanda all'agenzia delle Entrate, salvo cause di forza maggiore.
Per quanto riguarda la relazione e la documentazione integrative, devono essere trasmesse entro il 2 ottobre, a mezzo pec, all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta. Questa data non è stata ritoccata dal DPCM del 04/08/2017 che ha posticipato solamente l’ultima data utile per il primo invio dell’istanza dal 31 luglio al 30 settembre.
Dovrebbe ritenersi, inoltre, valida anche la precisazione fornita durante la voluntary 1 con Provvedimento Prot. n. 2015/13193 del 30/01/2015 e riportata anche nelle attuali istruzioni ministeriali al modello di istanza di collaborazione volontaria, dove è previsto che “In caso di istanza integrativa trasmessa dopo il 26 settembre, l’invio dei “documenti” e delle “informazioni” può avvenire nei cinque giorni successivi.” Considerato che ad oggi la prima istanza può essere inviata dopo il 26 settembre, grazie alla proroga del 04 agosto, si dovrebbe poter inviare la relazione e la documentazione integrativa entro i cinque giorni successivi.
Una importante semplificazione presente nella voluntary disclosure 2.0 consiste nel poter indicare i dati riferiti alle attività oggetto di procedura fino al momento della presentazione dell'istanza di accesso nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 2 ottobre 2017 evitando così di indicare i dati stessi nel quadro RW e nei quadri RM e RT delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 e per il 2017.
La scelta comporta l'obbligo di versare le imposte sostitutive, nonché l'Ivie e l'Ivafe, entro il prossimo 30 settembre prorogato sempre al 2 ottobre perchè sabato, comprese le sanzioni ridotte (da “ravvedimento operoso”) e gli interessi sui versamenti tardivi rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017.
La circolare 21/E del 2017 precisa opportunamente che in caso di presentazione di istanza integrativa – che può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017 – il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione dell'istanza integrativa stessa.


2017-08-08
Banche, costi certi e operazioni illimitate.

Con il provvedimento del 3 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 195 la Banca d’Italia integra le disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari» per recepire le modifiche apportate al Testo unico bancario (Tub)dal Dlgs 37/2017 di attuazione alla Direttiva 2014/92/UE in materia di comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al pagamento con caratteristiche di base.

Conti correnti, ecco quanto costa restare fedeli alla propria banca
Il Dlgs 37/2017 ha introdotto nel Tub il capo II ter relativo ai conti di pagamento laddove sono rinvenibili l’articolo 126 quinquiesdecies «Servizi di trasferimento» e l’articolo 126 vicies quinquies «informazioni sul conto di base». La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni in oggetto che prendono a riferimento il «conto di base» così come previsto dall’articolo 126 noviesdecies. Quest’ultimo a sua volta impone a banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi finanziari abbinati a conti di pagamento, di offrire un conto di pagamento con caratteristiche minimali denominato «conto di base».
Possono rientrare nei conti di base anche i conti correnti a condizione che ne abbiano le caratteristiche. In particolare a fronte di un canone annuale onnicomprensivo il titolare ha diritto a un numero determinato di operazioni senza addebito di ulteriori costi. La tipologia di operazioni, sulla base di un decreto ministeriale da emanarsi, potranno essere distinti sulla base dei profili della clientela ma devono comprendere almeno (allegato A del Dlgs 37/2017) : apertura, gestione e chiusura del conto ; accreditamento di fondi; prelievo di contante nella Ue; emissione, sostituzione, rinnovo carta di credito - addebiti diretti - bonifici e ordini permanenti di bonifico . Il numero di queste operazioni espressamente indicate è illimitato (art 126 vicies semel , comma 3) . Sul conto di base non possono essere concessi né aperture di credito né finanziamenti. Il titolare può richiedere all’intermediario, che ha facoltà di non accettare, operazioni aggiuntive ma il relativo costo deve essere “ragionevole e coerente” con il livello di reddito nazionale e ai costi mediamente applicabili. Il Dm di cui sopra dovrà anche individuare le fasce di clientela socialmente svantaggiata cui il conto di base potrà essere offerto gratis.

Circa le spese applicabili l’articolo 126 vicies bis prevede oltre al canone onnicomprensivo anche gli oneri fiscali, come l’imposta di bollo, da cui saranno esentate le fasce socialmente svantaggiate che dovranno includere «i titolari di trattamenti pensionistici».
Il Provvedimento di Banca d’Italia stabilisce ora che laddove gli intermediari già offrano conti di pagamento/conti correnti gratuiti (cioè con Indice sintetico di costo pari a zero) a fronte di operazioni che chiamiamo basiche, possono ritenere adempiuto l’obbligo di istituzione del conto base annotando ciò nel foglio informativo che periodicamente si invia alla clientela stessa. Sempre nell’ottica di tutela del titolare di un rapporto bancario viene previsto, che l’intermediario garantisca l’operatività del conto base in caso di cessione di rapporti giuridici o di cessione d’azienda.
In sintesi anche sulla spinta delle Direttive comunitarie il sistema finanziario è tenuto ad agevolare l’utilizzo del canale bancario e al tempo stesso il sistema finanziario è tenuto ad adempiere in modo trasparente ed efficace ai propri obblighi.

Le disposizioni illustrate entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.



2017-07-15
Nuove partite Iva online il report.

dei dati rilevati nel mese di giugno
Soprattutto conferme dall’elaborazione del dipartimento delle Finanze che analizza la distribuzione per natura giuridica, territoriale, settore produttivo e caratteristiche anagrafiche
Nuove partite Iva: online il report|dei dati rilevati nel mese di giugno
Sono state, complessivamente, 38.466 le nuove partite Iva aperte nello scorso giugno. Dal confronto con lo stesso periodo del 2016 emerge una flessione dello 0,7%.
Per il dettaglio, basta collegarsi al sito del dipartimento delle Finanze e consultare l’ultima sintesi mensile elaborata dall’Osservatorio sulle partite Iva.
L’analisi, come di consueto, mostra anche le percentuali di distribuzione per natura giuridica, territorio, settori produttivi e caratteristiche anagrafiche.

Il primo criterio a essere preso in considerazione è la suddivisione per natura giuridica che assegna il 69,2% del totale delle nuove partite Iva alle persone fisiche, il 25,5% alle società di capitali e il 4,3% alle società di persone. Sono dati che praticamente confermano le rilevazioni degli scorsi periodi.
Rispetto a giugno 2016, il segno positivo affianca soltanto le Sc, con un aumento del 7%, mentre le persone fisiche perdono il 2,4%, e le Sp il 12,3 per cento.

Anche la mappa territoriale delle attività avviate su e giù per lo Stivale non evidenzia stravolgimenti: a guidare la classifica continua a essere il Nord che si aggiudica il primo posto con il 42,3% del totale, seguono Sud e Isole con il 34,7%, al terzo posto il Centro con il 22,7 per cento.
I dati più soddisfacenti sono per le regioni Valle d’Aosta (+13,3%) e Liguria (7,9%), e per la provincia autonoma di Bolzano (+7,2%). Le rilevazione confermano, purtroppo, anche i trend negativi di Basilicata (-30,8%) e Molise (-13,6%), in perdita anche la Calabria, dove la percentuale delle nuove partite Iva diminuisce del 10,5% rispetto al dato complessivo.

Il commercio continua a mantenere la vetta nell’analisi della distribuzione per settore produttivo aggiudicandosi il 20,9% delle nuove partite Iva, il 14,2% va alle attività professionali, alloggio e ristorazione ottengono il 9,1% del totale.
Dal confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, significativa la ripresa per il comparto trasporti (+14,1%), in salita anche le attività immobiliari (+10,5%) e la sanità (+10,2%); giù, invece, agricoltura (-15,3%), commercio (-8,3%) e servizi residuali (-1%).

Nessuna sorpresa in arrivo dalle caratteristiche anagrafiche delle persone fisiche: gli uomini hanno aperto il 62,2% delle partite Iva, il 47% è stato assegnato a giovani fino a 35 anni e il 33,3% a persone tra i 36 e 50 anni. I dati registrati, rispetto al corrispondente periodo del 2016, mostrano un calo per tutte le fasce di età, con una diminuzioni più consistente tra gli anziani (-7%), a eccezione dei soggetti tra i 51 e i 65 anni di età che salgono del 2,3 per cento.
Il 18,5% delle nuove partite Iva è stata richiesta da persone nate all’estero.

Dalla sintesi dell’Osservatorio emerge, infine, che hanno aderito al nuovo regime forfetario 14.208 nuovi contribuenti Iva, con un aumento dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



2017-04-12
Airbnb, fino a 2mila euro per lÆomesso invio dei dati.

Una disciplina ad hoc per la cedolare degli affitti brevi anche in presenza di intermediazioni on line (Airbnb). Gli intermediari sono inoltre coinvolti sia nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sia come sostituti d’imposta, con una ritenuta del 21%, laddove gli stessi intervengano nel pagamento del canone.
Il decreto legge licenziato martedì dal governo definisce le regole applicabili, a far data dai contratti stipulati dal 1° maggio prossimo, per le locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, incluse quelle che comprendono le prestazioni di servizi accessori della pulizia e della fornitura di biancheria. Deve comunque trattarsi di contratti stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa. Vale peraltro segnalare che se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione si esula da tale tipologia contrattuale.
Si conferma in primo luogo l’applicabilità della cedolare, su opzione, nella misura standard del 21%. La medesima facoltà riguarda i contratti di sub locazione e i contratti di godimento oneroso dell’immobile stipulati dal comodatario. Il riferimento alla sub locazione appare decisamente innovativa, poiché i relativi redditi non rientrano in realtà nei redditi fondiari, ma nei redditi
diversi (articolo 67, lettera h, del Tuir). In quanto tali, gli stessi sarebbero del tutto esclusi dalla sfera di operatività dell’imposta sostitutiva. Peraltro, qualora il sub locatore non dovesse scegliere l’imposta piatta, il relativo reddito risulterebbe comunque tassabile come reddito diverso.
Il gestore di soggiorni Airbnb Hostmaker sbarca a Roma
Nell’ipotesi del comodatario, invece, la modifica supera lo scoglio rappresentato dal fatto che, a regime, l’opzione per la cedolare può essere esercitata unicamente dal proprietario-locatore dell’immobile. Ne consegue che, di regola, se il negozio di affitto viene sottoscritto dal comodatario, questi non è in condizione di manifestare l’opzione, in quanto non è il titolare dell’immobile. Nei casi di sublocazione e di contratto del comodatario, la base imponibile è rappresentata dai corrispettivi lordi pattuiti, comprensivi, sembrerebbe, dei rimborsi spese. Diversamente, nelle ipotesi delle locazioni tipiche, la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle spese sostenute dal locatore (ad esempio, condominio).
I soggetti che intervengono come intermediari anche on line nel mettere in contatto le parti della locazione devono trasmettere all’agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti. In caso di omessa o infedele trasmissione dei dati, risulta applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà in caso di ritardi non superiore a 15 giorni. Il termine di presentazione sarà stabilito con successivo decreto delle Entrate.
I medesimi intermediari, inoltre, qualora intervengano anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione devono operare una ritenuta del 21% all’atto dell’avvenuto accredito del corrispettivo. La ritenuta deve essere versata con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo. Nei riguardi del beneficiario di tale somma (locatore), in caso di opzione per la cedolare, la ritenuta si considera a titolo d’imposta. Al contrario, in regime Irpef, la stessa non può che essere considerata a titolo di acconto. Il medesimo intermediario rilascia altresì la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta. Al riguardo, va evidenziato che, in linea di principio, la cedolare si applica sui redditi maturati, anche se non percepiti, come accade normalmente per i redditi fondiari. Nel caso delle locazioni brevi, tuttavia, non dovrebbero verificarsi disallineamenti rilevanti, poiché i pagamenti avvengono normalmente in anticipo.
La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con decreto delle Entrate entro 90 giorni. Si prevede infine che l’agenzia delle Entrate stipuli delle convenzioni con i soggetti licenziatari dei marchi di intermediazione on line dei contratti di locazione al fine di monitorare gli stessi.



2017-04-12
Evasione Iva, stretta sui professionisti dal 1░ luglio con lo split payment.

Due sono i fronti sui quali opera l’estensione della disciplina dello split payment: da un lato l’estensione alle fatture emesse dai professionisti e dall’altro un assai ampio allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel proprio ciclo passivo. Non solo: secondo le prime indicazioni (confermate anche dal comunicato stampa di Palazzo Chigi) l’avvio sarà dal prossimo 1° luglio.

I professionisti
Il comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72, oggi, dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare anche le prestazioni di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l’obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d’imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

ENTRATE TRIBUTARIE 05 aprile 2017
Fisco, bene split payment: gettito Iva +5,3% nel primo bimestre
La modifica normativa cancellerà il comma 2, coinvolgendo di conseguenza nel regime dello split tutti i soggetti che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta (ovviamente il regime di split opererà per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma). Quanto sopra implica tutta una serie di conseguenze, sicuramente negative in termini di gestione degli adempimenti e della liquidità, sul mondo delle professioni.
In primo luogo occorrerà adeguare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell’Iva: l’Iva continuerà ad essere esposta in fattura, ma non verrà incassata e dunque non genererà debito nei confronti dell’Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di «scissione dei pagamenti». Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con “S” lo specifico campo; per le fatture cartacee, invece, dovrà essere esposta la dicitura «scissione dei pagamenti».
Salvo diverse indicazioni normative, saranno coinvolti anche i soggetti che hanno optato per il regime della cosiddetta «Iva per cassa» ex articolo 32-bis del Dl 83/2012; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio dell’opzione nella misura in cui emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo i professionisti in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.
Le conseguenze in termini di liquidità sono evidenti: l’incasso della fattura avverrà sempre al netto della ritenuta, ma anche al netto dell’Iva; contestualmente, per i professionisti che generano buona parte del proprio fatturato con enti e società destinatarie di split, si potranno determinare situazioni di credito Iva nei confronti dell’Erario.
È vero che l’articolo 30 del Dpr 633/72 prevede la possibilità di richiesta di rimborso dell’Iva per i contribuenti che pongono in essere operazioni in split; parimenti, è possibile utilizzare la procedura della richiesta di rimborso o di compensazione trimestrale; si tratta però di adempimenti ulteriori e che, comunque, generano uno sfasamento temporale significativo nella fase di prima applicazione.
Si ricorda infine che, pur a fronte del meccanismo dello split, il professionista rimane il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario: eventuali accertamenti, con il relativo recupero di Iva, derivanti ad esempio da errori di fatturazione (un’ipotesi potrebbe essere quella di errore sull’aliquota applicata), continueranno ad essere emessi nei confronti del professionista.

LA MANOVRINA 13 aprile 2017
Evasione Iva, stretta anche sui professionisti
Destinatari dello split
A rendere ancora più pesante l’impatto della manovra vi è un sensibile allargamento della platea dei soggetti destinatari e dunque dei soggetti nei confronti dei quali i professionisti dovranno emettere fattura in split. Il nuovo comma 1 dell’articolo 17-ter comprenderà infatti tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009: si tratta, in buona sostanza, di tutti i soggetti che oggi sono destinatari di fattura elettronica a mezzo SdI per obbligo; entreranno quindi molti enti pubblici oggi esclusi, quali ad esempio tutti gli enti di ricerca, gli enti per il diritto allo studio, Consob, Sogei spa, Consip spa.
Non solo: saranno comprese nel perimetro tutte le società quotate, le società controllate (direttamente o indirettamente) dallo Stato, le società controllate direttamente dagli enti territoriali e le società ed enti controllati (direttamente o indirettamente) dalle predette società.
In concreto, mentre oggi il perimetro dei soggetti coinvolti nello split è molto più circoscritto di quello dei soggetti obbligati a ricevere fattura elettronica, con le nuove disposizioni si invertiranno le proporzioni: la platea dei soggetti destinatari di split sarà assai più vasta di quella dei soggetti destinatari di fattura elettronica.
Tutto ciò genererà sicuramente gettito per l’Erario nel primo anno di entrata in funzione (come era stato nel 2015), ma occorre considerare che l’impatto sugli operatori sarà sicuramente pesante.




 
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