Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2017-08-16
Conto correnti bancari dei clienti ecco quando i funzionari possono accedere.

Conto correnti bancari dei clienti: ecco quando i funzionari possono accedere

La qualifica di dipendente di un istituto di credito non conferisce di per sé il diritto ad accedere al conto corrente di un cliente.

Il trattamento illecito dei dati a seguito di accesso non autorizzato da parte di un bancario su un conto corrente di un cliente è stato oggetto di un recente provvedimento del Garante, iscritto nel Registro dei provvedimenti n. 286 del 22 giugno 2017.


Il caso
Nel corso di un giudizio, nell’ambito di un procedimento civile, la controparte aveva depositato una memoria difensiva nella quale erano riportate date e cifre di versamenti eseguiti dall'interessata in un determinato periodo di tempo. Informazioni che, secondo quanto sostenuto dalla segnalante, la controparte avrebbe ricevuto da un proprio congiunto in servizio presso la stessa filiale ove lei aveva il conto corrente.
Pertanto la parte in giudizio (interessata), ai sensi dell’art. 141 del Codice in materia di protezione dei dati personali, aveva inviato al Garante una segnalazione volta ad accertare l'illiceità della condotta dell'istituto di credito in questione, sostanziatasi, a suo dire, in un'indebita comunicazione a terzi dei suoi dati personali.
L’istituto di credito, in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità nel confermare quanto già comunicato all'interessata, ha sostenuto che "non risultano accessi indebiti al conto corrente intestato alla segnalante", precisando che "all'epoca dei fatti, il congiunto del dipendente (che, ad avviso della segnalante, avrebbe illecitamente acquisito i dati riferiti al proprio conto corrente) prestava servizio presso una filiale diversa da quella di radicamento del conto corrente della Signora e quindi, grazie ai profili di sicurezza adottati dalla banca, poteva operare unicamente sui rapporti della filiale di appartenenza ed era materialmente impossibilitato, con gli strumenti aziendali a disposizione, ad accedere a rapporti radicati presso altre filiali".
A una successiva richiesta dell’Autorità l’Istituto di credito aveva esteso le sue indagini ad un periodo temporale più ampio ed aveva scrutinato l’attività di più filiali.
Da questa successiva indagine era emerso che "nonostante la circolarità tra le filiali della banca limitata ad alcune operazioni, il soggetto in esame procedeva ad interrogare il conto corrente della segnalante anche da filiali diverse da quella di appartenenza del rapporto, senza apparenti motivazioni operative. Come noto, infatti, all'epoca non era ancora scaduto il termine per l'attuazione delle prescrizioni previste dal provvedimento dell'Autorità n. 192 del 12 maggio 2011".


La decisione del Garante
Sebbene all'epoca cui risalgono i fatti non fosse ancora entrato in vigore l'obbligo, per gli istituti di credito, di adottare le misure necessarie previste dall'Autorità con il provvedimento del 12 maggio 2011 "in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie", le indagini effettuate, anche grazie ai profili di sicurezza comunque adottati dal titolare del trattamento in questione, hanno consentito di accertare che presso la banca è stato effettuato, in assenza del consenso dell'interessata o di altro legittimo presupposto, un trattamento illecito di dati riferiti alla segnalante (artt. 11, lett. a), 23 e 24 del Codice) nelle forme della consultazione e della loro (presumibile) successiva comunicazione a terzi (nel caso di specie, il congiunto del dipendente, controparte dell'interessata in giudizio civile). Ciò è verosimilmente avvenuto per effetto del comportamento posto in essere da un dipendente della banca che, in qualità di incaricato del trattamento e discostandosi dalle istruzioni ricevute, ha effettuato un trattamento illecito in quanto in contrasto con le disposizioni vigenti (artt. 4, comma 1, lett. h), 30, 167 e 169 del Codice) e con le specifiche prescrizioni impartite dall'Autorità al punto 3 del provvedimento del 25 ottobre 2007 concernente "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario".
Per quanto di interesse in questa sede ci limitiamo a richiamare le prescrizioni del Garante relativamente al profilo degli accessi informatici da parte dei dipendenti delle banche ai dati relativi alla clientela e al correlato tracciamento delle operazioni poste in essere dagli stessi.

La policy di sicurezza delle banche deve prevedere una serie di adempimenti, quali:
1. il "tracciamento" degli accessi ai sistemi e i tempi di conservazione dei relativi file di log.
2. il. tracciamento delle operazioni
3. la conservazione dei log di tracciamento delle operazioni.
4. l'implementazione di alert volti a rilevare intrusioni o accessi anomali e abusivi ai sistemi informativi.
5. le informazioni da rendere all’interessato in caso di accessi non autorizzati;
6. le comunicazioni al Garante.

Sulla scorta di quanto sopra richiamato, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali della segnalante effettuato dall’istituto di credito per il tramite del proprio incaricato che ha posto in essere una serie di accessi al conto corrente della medesima, senza apparenti motivazioni operative, da filiali diverse da quella in cui il conto era radicato.


2017-08-11
Buoni Pasto Il decreto in Gazzetta.

Buoni Pasto: Il decreto in Gazzetta
Il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. In decreto in vigore dal 9 settembre 2017.

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero 122 del 07/06/2017
Fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato nella GU n. 186 del 10 agosto 2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
Entrerà in vigore il 9 settembre 2017.

Dalla data di entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali.
Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.
I buoni sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Si ricorda che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»; (art.51, comma 2, lettera c), TUIR).
Il regolamento individua gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.



2017-08-11
Dal Social Bonus a tutte le altre agevolazioni previste per il Terzo Settore.

Le agevolazioni per chi dona agli Enti del Terzo Settore: social bonus e detrazioni dall'imposta per le erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo Settore

L'Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore degli Enti no Profit
La determinazione del reddito per il Terzo Settore, Volontariato e APS
Terzo Settore: arriva il Social Bonus
Registro Unico del Terzo Settore per la pubblicità legale delle associazioni
Registro Unico del Terzo Settore: ecco i dati che saranno resi pubblici
Di nuova istituzione è il SOCIAL BONUS previsto dall’art. 81 del Codice Terzo Settore. Si tratta di un credito d'imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla mafia ed è pari

al 50% per le persone fisiche
al 65% per gli enti o società.
In generale, le altre Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali sono raggruppate nell’art. 83 del Codice del Terzo settore che prevede:

1. Una detrazione dall’imposta lorda dovuta dalle PF pari al 30% delle erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo Settore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo e' elevato al 35% qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

2. La deduzione dal reddito complessivo netto delle PF, enti e società delle liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. Una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La disposizione si applica anche agli enti del terzo settore a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.



2017-08-11
Nuovi voucher e sicurezza quali sono gli obblighi.

Dopo l'abrogazione dei vecchi voucher ecco le disposizioni in materia di sicurezza per le prestazioni occasionali con Libretto famiglia e Contratto telematico di prestazione occasionale

Prima della riforma del Jobs Act, il D.Lgs. 81/2008 ( ovvero il Testo Unico sulla tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro) si applicava anche nei confronti dei lavoratori che effettuavano prestazioni occasionali di tipo accessorio, retribuiti con i voucher lavoro INPS, ai sensi degli artt. 70 ss del D.Lgs. 276/2003 , con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, dell’insegnamento privato supplementare e dell’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Il D.Lgs 151/2015 ha modificato il campo di applicazione del Testo Unico che ora si applica solo nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, (che dallo scorso aprile non puo piu utilizzare i vecchi voucher ma è tenuto a utilizzare il nuovo istituto del Contratto di prestazione occasionale) .
Ai sensi dell'art. 21 infatti vi è l’applicazione del regime di tutela piena della normativa del T.U 81/2008, per tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto.
Inoltre, con il termine “imprenditore” si intende anche il piccolo imprenditore poiché sia l’art. 2 c. 1,lett. b) del T.U. sia l’art. 2087 c.c. forniscono una definizione ampia di datore di lavoro e di imprenditore non facendo alcun riferimento alle dimensioni.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le tutele previste per il lavoro autonomo all’art. 21 del D.Lgs 81/2008 e restano dunque esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili ossia le prestazioni verso i privati retributite con il nuovo Libretto famiglia.
Infatti, se si usufruisce della prestazione accessoria non per fini di impresa o per lo svolgimento di una professione la persona destinataria del voucher /Libretto Famiglia non è considerata soggetto “lavoratore” o “equiparato al lavoratore”, pertanto il datore di lavoro non è soggetto agli obblighi prevenzionistici previsti dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 quali, ad esempio:

la sorveglianza sanitaria,
l’informazione,
la formazione e l’addestramento,
la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale DPI , la messa a disposizione delle attrezzature di lavoro e
il documento di valutazione dei rischi.



2017-08-10
Sisma centro Italia 2017 le agevolazioni per le aree colpite.

Indicazioni del MISE sulle agevolazioni previste per le aree colpite dagli eventi sismici 2016-2017

Pubblicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel Lazio, nell’Umbria, nelle Marche e nell’Abruzzo. Le domande potranno essere presentate dal 23 ottobre 2017. Le risposte disponibili sono pari a oltre 490 milioni di euro, suddivisi tra il 2017 e il 2019. La circolare 4 agosto 2017, n. 99473 indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro 190.610.000,00 per il 2017, euro 164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 2019.
Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia.

Regione Abruzzo: Campli (TE), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montereale (AQ), Montorio al Vomano (TE), Rocca Santa Maria (TE), Teramo, Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Valle Castellana (TE).

Regione Lazio: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Cantalice (RI), Castel Sant’Angelo (RI), Cittaducale (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Poggio Bustone (RI), Posta (RI), Rieti, Rivodutri (RI).

Regione Marche: Acquacanina (MC), Acquasanta Terme (AP), Amandola (FM), Apiro (MC), Appignano del Tronto (AP), Arquata del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Belforte del Chienti (MC), Belmonte Piceno (FM), Bolognola (MC), Caldarola (MC), Camerino (MC), Camporotondo di Fiastrone (MC), Castel di Lama (AP), Castelraimondo (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Castignano (AP), Castorano (AP), Cerreto D’esi (AN), Cessapalombo (MC), Cingoli (MC), Colli del Tronto (AP), Colmurano (MC), Comunanza (AP), Corridonia (MC), Cossignano (AP), Esanatoglia (MC), Fabriano (AN), Falerone (FM), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Fiuminata (MC), Folignano (AP), Force (AP), Gagliole (MC), Gualdo (MC), Loro Piceno (MC), Macerata, Maltignano (AP), Massa Fermana (FM), Matelica (MC), Mogliano (MC), Monsapietro Morico (FM), Montalto delle Marche (AP), Montappone (FM), Monte Rinaldo (FM), Monte San Martino (MC), Monte Vidon Corrado (FM), Montecavallo (MC), Montedinove (AP), Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Montemonaco (AP), Muccia (MC), Offida (AP), Ortezzano (FM), Palmiano (AP), Penna San Giovanni (MC), Petriolo (MC), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Pioraco (MC), Poggio San Vicino (MC), Pollenza (MC), Ripe San Ginesio (MC), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Sant’Angelo in Pontano (MC), Santa Vittoria in Matenano (FM), Sarnano (MC), Sefro (MC), Serrapetrona (MC), Serravalle del Chienti (MC) , Servigliano (FM), Smerillo (FM), Tolentino (MC), Treia (MC), Urbisaglia (MC)., Ussita (MC), Venarotta (AP), Visso (MC).

Regione Umbria: Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Spoleto (PG), Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Regione Abruzzo: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ),Castelcastagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ).

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti e consultabili nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, che riporta inoltre in allegato il modello di istanza. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.




 
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