Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2017-09-21
Canone Tv il contributo forfetario per le imprese elettriche.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 20 settembre 2017 n. 189448, detta le modalità da seguire per la trasmissione, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche per l’anno 2016, a copertura delle spese sostenute a seguito del nuovo metodo di riscossione del canone Tv, indicando anche come le aziende saranno informate dell’entità e dei dettagli del contributo, e del relativo pagamento.
L’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica il contributo forfettario spettante, con distinta evidenza della quota da versare ad Acquirente Unico S.p.a., con le seguenti modalità:
-per le imprese elettriche che alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono resi disponibili nell’area autenticata del sito dei servizi telematici a decorrere dal 18 ottobre 2017;
-per le imprese che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono comunicati mediante messaggio di posta elettronica certificata. Per i soggetti obbligati alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la comunicazione è inviata all’indirizzo presente in tale elenco.
Acquirente Unico S.p.a. visualizza l’importo del contributo ad esso spettante, con il dettaglio delle quote a carico di ciascuna impresa elettrica, nella propria area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 18 ottobre 2017.
Il pagamento del contributo è disposto a partire dal 17 novembre 2017 nei confronti delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di canone tv. Le imprese elettriche, qualora rilevino errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare ad Acquirente Unico S.p.a. osservazioni entro il 10 novembre 2017, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo processi@siipec.acquirenteunico.it.
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate l’erogazione delle suddette somme, le imprese elettriche e Acquirente Unico S.p.a. comunicano le coordinate bancarie per il relativo accredito all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, con firma digitale.


2017-09-15
Antiriciclaggio 2017 riservatezza garantita a chi segnala operazioni sospette.

Il Decreto antiriciclaggio 2017 indica le garanzie di riservatezza riconosciute ai soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette
Il D.Lgs. antiriciclaggio 2017, anche al fine di rafforzare la lotta al riciclaggio e illeciti finanziamenti, se da un lato responsabilizza i soggetti obbligati imponendo loro di identificare il cliente, conservare debitamente la documentazione inerente al rapporto o prestazione professionale, segnalare alle autorità competenti situazioni di incertezza circa la legalità della prestazione commissionatagli dal cliente (il tutto sostenuto da un apposito apparato sanzionatorio), dall’altro fornisce agli stessi la garanzia che, il loro nominativo non sarà associato alla segnalazione cui sono tenuti, proprio in attuazione degli obblighi suddetti. Nello specifico l’art.38 del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal Decreto antiriciclaggio n. 90/2017, stabilisce che:
-i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione;
-il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto delegato sono responsabili della custodia di atti e documenti riportanti le generalità del segnalante;
-l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata;

Sulla base di tali premesse, l’art. 38 chiarisce che:
-il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento;
-l’identità del segnalante non può essere rivelata in ogni fase del procedimento; fermo restando che ove le circostanze di accertare i reati per i quali si procede lo richiedano, l’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, disporre che il nominativo del segnalante;
-l’identità del segnalante non sarà menzionata neanche nei casi di comunicazione prescritti dal codice di procedura penale agli artt. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) e 347 c.p.p. (Obbligo per la polizia giudiziaria di riferire la notizia del reato al PM);
-in caso di sequestro di atti o documenti, l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti;
-la trasmissione delle segnalazioni e le successive (e connesse) comunicazioni tra il segnalante e le autorità preposte e tra queste ultime ed altre autorità di tutelale, dovranno avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza dei dati trasmessi, l’integrità delle informazioni e la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati.



2017-09-15
Bonus cultura anche per i diciottenni del 2017.

Con la pubblicazione in G.U. n. 218 del 18/09/2017 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2017 n. 136, a partire dal 19 settembre 2017 anche i nati nel 1999 potranno iscriversi sulla piattaforma "18App" per usufruire del bonus cultura, la carta elettronica del valore di 500,00 euro assegnata a tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno dove richiesto, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
Ciascun soggetto beneficiario potrà utilizzare la carta elettronica, per un importo pari a 500,00 euro, per l'acquisto di:
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
libri;
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:
musica registrata;
corsi di musica;
corsi di teatro;
corsi di lingua straniera.
I nati nel 1999 per poter usufruire del bonus devono iscriversi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno 2018 e potranno spendere il bonus entro il 31 dicembre 2018.
I passi da compiere per usufruire del Bonus
I diciottenni devono:
richiedere l’attribuzione della identità digitale (credenziali SPID), rivolgendosi ad uno dei gestori di identità accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, le modalità di attribuzione delle credenziali sono illustrate sul sito SPID;
registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata www.18App.it utilizzando le credenziali SPID.
Ad ogni beneficiario è attribuita una Carta elettronica, del valore di 500 euro, utilizzabile, attraverso buoni di spesa, presso le strutture inserite in un apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma elettronica e possono essere anche stampati.
Quando l'esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetta il voucher si riduce il credito disponibile.



2017-08-26
Lettere del fisco termine entro fine mese.

Avvisi del Fisco sul periodo d’imposta 2013 con possibili correzioni da comunicare entro il prossimo 2 ottobre. Si tratta delle risposte dovute sulle lettere di anomalia inviate nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate, derivanti perlopiù dall’incrocio dei dati presenti in anagrafe tributaria, relative a presunti mancati redditi non dichiarati dai contribuenti, persone fisiche, nel modello Unico 2014.

Lo scopo della procedura messa in pista dall’Agenzia è, ancora una volta, favorire l’adempimento spontaneo, secondo i dettami previsti dalla legge 190/2014, consentendo al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nel modello originario attraverso il ravvedimento operoso.
Complice l’invio a ridosso delle ferie, però, potrebbe capitare che alcune lettere siano passate inosservate, o che il loro contenuto venga preso in esame con poco tempo per rispondere.

Chi ha ricevuto queste comunicazioni, secondo il comunicato stampa delle Entrate dello scorso 2 agosto, deve:

• se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, comunicarlo all’Agenzia entro il 2 ottobre, telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso) o al 06/96668907 (da telefono cellulare), oppure rivolgersi ad uno degli uffici territoriali della direzione provinciale delle Entrate, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco (trasmettendoli in formato elettronico con il canale Civis), evitando così che l’anomalia rilevata si possa tradurre in futuro in un avviso di accertamento;
• se riconosce di aver commesso gli errori, correggerli tramite ravvedimento con la presentazione di un’integrativa (Unico 2014, redditi 2013), accompagnata dal versamento delle maggiori imposte dovute con gli interessi legali e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta.

Diversamente, in caso d’inerzia del contribuente, sarà inevitabile la notifica dell’accertamento, con l’aggravarsi delle sanzioni.
In caso si renda necessaria la correzione del modello presentato nel 2014, bisogna tener conto del debito o del credito emerso con la dichiarazione originaria, integrando questo importo con il versamento della maggior imposta dovuta per effetto dell’integrazione. Generalmente, la sanzione da applicare in ravvedimento operoso deve essere pari al 15% (1/6 del 90%) della maggior imposta rideterminata, che sale rispettivamente al 40% (1/6 di 240%) in caso di omissione totale e al 30% (1/6 di 180%) per la mancata dichiarazione parziale dei redditi da locazione soggetti a cedolare secca.
Inoltre, l’Agenzia per la prima volta ha messo a disposizione un nuovo servizio volto a facilitare la compilazione dell’integrativa. Nel cassetto fiscale, infatti, è disponibile il link «scarica dichiarazione da integrare» per accedere al file del modello originario presentato per il 2013, nonché il collegamento «scarica il software di compilazione» per installare il pacchetto UnicoOnline necessario per richiamare la dichiarazione da correggere, importarla con l’apposita funzionalità e integrarla sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.
Infine, per agevolare ulteriormente il contribuente, le Entrate hanno fornito il prospetto precompilato del relativo quadro da rettificare o integrare, nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardi:

• redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC);
• redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH - in questo caso occorre fare attenzione anche ad eventuali maggiori importi dovuti derivanti dal quadro RR per i contributi previdenziali);
• altri redditi (quadro RL del modello Unico Persone fisiche e quadro D del modello 730).

Una volta inviata l’integrativa, non si dovrà far altro che pagare tramite l’F24 quanto dovuto.



2017-08-26
Spariti 159mila eserici commerciali dal dopo crisi.

Botteghe e negozi di vicinato in via d'estinzione: in 8 anni spariti 158 mila esercizi
I dati della Cgia di Mestre: il calo prosegue anche nonostante la crescita dell'economia, persi 400 mila posti. Nel 2016 addio a oltre 25 mila attività. Nel Mezzogiorno il calo più marcato. E le piccole attività di commercio al dettaglio vengono schiacciate dalla grande distribuzione

Botteghe e negozi di vicinato in via d'estinzione: in 8 anni spariti 158 mila esercizi
Una crisi nera, che prosgue senza sosta e senza invertire mai la tendenza, neanche mentre il Paese ricomincia timidamente a crecere. È quella che coinvolge le attività di artigiani e piccoli commercianti, come ricordato dai dati della Cgia di Mestre. Secondo l'associazione, negli ultimi 8 anni l'Italia ha perso quasi 158.000 imprese attive tra botteghe artigiane e piccoli negozi di vicinato. Di queste, oltre 145.000 operavano nell'artigianato e poco più di 12.000 nel piccolo commercio. Un raffica di chiusure che ha portato alla perdita del posto di lavoro per poco meno di 400.000 addetti.
"La crisi, il calo dei consumi, le tasse, la burocrazia, la mancanza di credito e l'impennata del costo degli affitti - denuncia il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - sono le principali cause che hanno costretto molti piccoli imprenditori ad abbassare definitivamente la saracinesca della propria bottega. Se, inoltre, teniamo conto che negli ultimi 15 anni le politiche commerciali della grande distribuzione si sono fatte sempre più mirate ed aggressive, per molti artigiani e piccoli negozianti non c'è stata via di scampo. L'unica soluzione è stata quella di gettare definitivamente la spugna".

Secondo la Cgia, la caduta è continuata anche negli ultimi 12 mesi: tra il giugno di quest'anno e lo stesso mese del 2016 il numero delle imprese attive nell'artigianato e nel commercio al dettaglio è sceso di 25.604 unità (-1,2 per cento). In questi ultimi 8 anni, lo stock complessivo delle imprese attive nell'artigianato è costantemente sceso da 1.463.318 a 1.322.640, le attività del commercio al dettaglio, invece, sono diminuite in misura più contenuta. Se nel 2009 erano 805.147, nel giugno di quest'anno si sono attestate a quota 793.102. Le categorie artigiane che dal 2009 hanno subito le contrazioni più importanti sono state quelle degli autotrasportatori (-30%), i falegnami (-27,7), gli edili (-27,6) e i produttori di mobili (-23,8%). In contro tendenza, invece, il numero di parrucchieri ed estetisti (+2,4%), gli alimentaristi (+2,8%), i taxisti/autonoleggiatori (+6,6%), le gelaterie/pasticcerie/take away (+16,6%), i designer (+44,8%) e i riparatori/manutentori/installatori di macchine (+58%).
Il Sud - ricorda ancora la Cgia - è stata la ripartizione geografica più colpita dalla chiusura delle attività artigianali. Sempre dal giugno del 2009 allo stesso mese di quest'anno, la diminuzione è stata del 12,4% Sardegna (-17,1), Abruzzo (-14,5), Sicilia (-13,5), Molise (-13,2) e Basilicata (-13,1) sono state le regioni che hanno subito la contrazione più forte. In termini assoluti, invece, è la Lombardia (-18.652) il territorio che ha registrato il numero di chiusure più elevato. Seguono l'Emilia Romagna (-16.466), il Piemonte (-15.333) e il Veneto (-14.883%). Anche nell'ultimo anno la contrazione del numero delle imprese artigiane attive nel paese ha interessato tutte le 20 regioni d'Italia.
Una delle principali cause che hanno costretto alla chiusura di queste 158.000 imprese artigiane e piccole attività commerciali è riconducibile al calo dei consumi delle famiglie. Queste attività, infatti, lavorano quasi esclusivamente per il mercato domestico e sebbene negli ultimi 3 anni i consumi sono tornati a salire, i benefici di questa crescita hanno interessato quasi esclusivamente la grande distribuzione organizzata. Dal 2006 al 2016, ad esempio, il valore delle vendite al dettaglio della piccola distribuzione (artigianato di servizio e piccoli negozi di vicinato) è crollato del 13,1 per cento; nella grande distribuzione, invece, è aumentato del 6,2 per cento. Questo trend è proseguito anche nei primi 6 mesi di quest'anno: mentre nei supermercati, nei discount, nei grandi magazzini le vendite sono aumentate dell'1,3 per cento, nei piccoli negozi la diminuzione è stata dello 0,6 per cento.




 
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