Novità fiscali - AsNALI Belluno

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Novità fiscali

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2016-10-29
Beni ai soci.

Proroga al 30 settembre 2017 per il trasferimento agevolato dei beni ai soci ed esclusione immobili strumentali dell'imprenditore individuale: la misura in Legge di Stabilità.

Beni aziendali
Proroga per il trasferimento agevolato dei beni ai soci nella Legge di Stabilità, con chiusura dei termini al 30 settembre 2017: il beneficio fiscale era scaduto il 30 settembre 2016 con la speranza di una proroga a fine anno, che a questo punto diventa continuativa fino alla chiusura dei termini il prossimo anno. Il provvedimento è contenuto nell’articolo 75 della manovra, in base al quale: “le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017″.
L’agevolazione prevede: imposta sostitutiva dell’8%, che sale al (10,5% per le società non operative) da applicare sulla differenza fra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto; dimezzamento dell’imposta proporzionale di registro; applicazione in misura fissa di imposte ipotecarie e catastali.
Proroga anche per l’esclusione dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2016 (imposta sostitutiva all’8%), da parte dell’imprenditore individuale, che potrà essere eseguita dal primo gennaio al 31 maggio 2017. I versamenti vanno effettuati nei seguenti termini: prima rata (il 60%) entro il 30 novembre 2017 e il resto entro il 16 giugno 2018. Il Governo va così incontro a una richiesta arrivata dal mondo delle professioni, consentendo, come spiegato dal vicesegretario all’Economia, Luigi Casero: «di assegnare i beni ai soci e far chiudere, attraverso una procedura facilitata, tutta una serie di società nate nel passato solitamente allo scopo unico di mantenere i beni immobiliari detenuti». La misura nel 2016 è «andata abbastanza bene», ma ci sono stati una serie di ritardi nei provvedimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate, motivo per cui è stata concessa la proroga 2017.


2016-10-29
Rottamazione cartelle.

Adesione rottamazione cartelle entro il 21 gennaio, modelli di domanda entro il 7 novembre: opzioni di pagamento, calcolo importo, scadenze e procedura per la definizione agevolata 2017.

Cartella di pagamento
Dal 24 ottobre si può aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017: il contribuente ha tempo fino al 21 gennaio 2017 per comunicare a Equitalia la propria adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, poiché si deve utilizzare lo specifico modulo che l’agente della riscossione dovrà mettere a disposizione online entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma, toccherà aspettare, in teoria non oltre il prossimo 7 novembre.

Vediamo cosa prevede la procedura, contenuta nell’articolo 6 del Dl 193/2016.
Si possono sanare le cartelle relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe stradali. Si paga per intero la somma originariamente dovuta (imposta evasa o importo dell’infrazione) mentre c’è lo sconto su mora e sanzioni.
In fase di adesione, si comunica la modalità di pagamento: in un’unica soluzione o fino a quattro rate. Si può pagare tramite domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati (inviati al debitore), presso gli sportelli dello stesso agente della riscossione. Ricevuta la domanda, Equitalia calcola l’importo dovuto ed eventualmente quello delle rate (se si opta per le quattro rate, le prime due rate saranno ciascuna pari a un terzo, la terza e la quarta pari a un sesto delle somme dovute). La comunicazione (con allegati i bollettini) arriva al debitore entro il 22 giugno (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto). Nel caso di pagamento rateale, viene indicata anche la data di scadenza di ciascuna rata. Se si opta per quattro rate, la terza scade il 15 dicembre 2017 e la quarta non può superare il 15 marzo 2018. Possono aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe (se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non vengono restituiti. Attenzione: nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 gennaio. Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate. Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto. Esempio: il debitore ha scelto di pagare in quattro rate la somma dovuta in seguito alla rottamazione cartelle, ha pagato le prime due e poi ha interrotto i versamenti. La somma delle prime due rate andrà a coprire parte del debito che resta con il Fisco.



2016-10-29
Voluntary disclosure bis al via modello di adesione.

Adesioni al via per la voluntary disclosure bis: domande anche con il vecchio modello 2015 in attesa del provvedimento con la nuova procedura.

Emersione capitali esteri
Chi intende aderire alla voluntary disclosure bis può farlo da subito: il decreto legge che istituisce la nuova procedura (Dl 193/2016) è in vigore dal 24 ottobre e per la procedura l’Agenzia delle Entrate permette di utilizzare anche la modulistica dell’edizione passata(modello approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015). Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2017 e, come prevede la norma (contenuta nell’articolo 7 del decreto), c’è tempo fino al successivo 30 settembre per integrazioni e documentazione. La voluntary disclosure bis consente di far emergere patrimoni illegalmente portati all’estero o non dichiarati in Italia: la violazione deve essere stata commessa entro il 30 settembre 2016. Dunque, non possono accedervi i contribuenti che hanno già aderito alla procedura 2015.

Modulistica
Entro il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) l’Agenzia delle Entrate approverà un nuovo provvedimento con tutte le indicazioni per presentare le domande. Nel frattempo, i contribuenti possono già inviare istanza di accesso alla voluntary disclosure bis, utilizzando il vecchio modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Cosa devi fare” – “richiedere” – “collaborazione volontaria”. Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, sempre in base alla procedura seguita nel 2015: ci vogliono le credenziali Entratel o Fisconline, si utilizza il software messo a disposizione dall’Agenzia, bisogna conservare copia cartacea. E’ anche possibile inviare via PEC una relazione di accompagnamento, indicando dati e informazioni non previste nei modelli 2015 (come quelli relativi alle nuove annualità coperte dalla voluntary). Ricordiamo che la voluntary disclosure bis prevede il pagamento integrale delle tasse originariamente dovute, con uno sconto invece su sanzioni e mora e un condono penale sui reati connessi all’evasione (a meno che non si configurino fattispecie più gravi, come il riciclaggio), I pagamenti delle somme dovute avvengono in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate di pari importo, con la prima da saldare sempre entro il 30 settembre dell’anno prossimo. Non è possibile avvalersi della compensazione. C’è la possibilità di far emergere somme in contanti o in altri valori, sempre pagando interamente le tasse evase: una prima bozza del decreto prevedeva la possibilità di applicare alla sanatoria contanti un forfait del 35%, ipotesi poi non approvata nella formulazione definitiva.
















 
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